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TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

La Provincia

La Provincia di Caserta, Ente Locale intermedio tra Comuni e Regione, nell'ambito dei principi fissati

dalle leggi dello Stato, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

e concorre al rinnovamento dell'intervento pubblico in Terra di Lavoro.

Articolo 2

Territorio – Gonfalone e Stemma

1. La Provincia di Caserta è costituita dal territorio dei Comuni di: Ailano, Alife, Alvignano,

Arienzo, Aversa, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano,

Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati al Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove,

Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di

Sasso, Castello del Matese, Castel Morrone, Castel Volturno, Cellole, Cervino, Cesa, Ciorlano,

Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise,

Frignano, Gallo, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di Aversa,

Letino, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano

Montelungo, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte

Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata

Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina,

Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, S. Cipriano d'Aversa, S. Felice a Cancello, S.

Gregorio Matese, S. Marcellino, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, S. Pietro Infine, S.

Potito Sannitico, S. Prisco, S. Arpino, S. Maria a Vico, S. Maria Capua Vetere, S. Maria la

Fossa, S.Tammaro, S. Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora

e Piccilli, Trentola Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa di

Briano, Villa Literno, Vitulazio;

2. La Città di Caserta è il capoluogo della Provincia.

3. a) Il Territorio della Provincia di Caserta è suddiviso in Circondari, la cui individuazione, sentito

il parere dei Consigli Comunali interessati, viene deliberata dal Consiglio Provinciale.

b) All'interno di tale territorio non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni della

Provincia in materia, l'insediamento di centrali nucleari, nè lo stazionamento o il transito di

ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

4. La Provincia di Caserta ha un proprio Stemma e Gonfalone, riconosciuto con decreto del

Presidente della Repubblica del 18 Aprile 1951.

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere

ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Presidente può disporre che

venga esibito il Gonfalone.

6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma della Provincia per fini non

istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

7. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è disciplinato con norme regolamentari.

8. Nella sede, convenientemente esposto al pubblico, è sistemato l'Albo Pretorio della Provincia.

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Articolo 3

Principi fondamentali

1. La Provincia esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la legge

assegna ad essa.

2. Promuove interventi per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale dei

cittadini nel rispetto della persona umana.

3. Ispira la propria azione al superamento degli squilibri tra aree del territorio e tra categorie di

cittadini.

4. Concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità provinciale

operando per :

- combattere, con tutti gli strumenti a sua disposizione, infiltrazioni camorristiche e malavitose;

- assicurare la piena occupazione;

- garantire la parità della donna;

- tutelare e accrescere le risorse paesaggistiche, ambientali e territoriali in funzione di una più

elevata qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo compatibile, nonché tutelare il

patrimonio storico e archeologico.

5. La Provincia, quale Ente intermedio, adotta la programmazione come metodo e mezzo di accordo

tra la Regione, Comunità Montane e Comuni.

6. La Provincia pone a fondamento della sua attività amministrativa il principio di collaborazione

con le Comunità Montane e con i Comuni, al fine di realizzare il coordinamento delle autonomie

in ambito provinciale.

7. A tale scopo, nel rispetto dell'autonomia delle Comunità Montane e dei Comuni, predispone:

a) forme di raccordo con gli altri Enti Locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e

programmi;

b) supporti informatici, tecnici ed organizzativi necessari per l'arricchimento dei compiti

affidati ai Comuni singoli o associati in Comunità Montane od in unioni di Comuni;

c) mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materia e le

attività di comune interesse.

8. I rapporti della Provincia con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste

dalla legge e da appositi regolamenti, volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.

TITOLO II

Lo Statuto e i Regolamenti

Articolo 4

Oggetto e obiettivi dello Statuto

Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce:

a) le norme fondamentali dell'organizzazione della Provincia;

b) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;

d) le forme di collaborazione con le Comunità Montane e con i Comuni;

e) della partecipazione popolare;

f) del decentramento;

g) dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

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Articolo 5

Interpretazioni, modificazioni e abrogazioni dello statuto

1. Le norme del presente Statuto devono essere interpretate secondo i criteri fissati nell'art. 12 delle

disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile e, più specificamente, applicate secondo i

principi di uguaglianza, libertà e solidarietà, nel rispetto delle norme costituzionali e legislative

vigenti.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio con lo stesso procedimento stabilito dall'art.

4, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le modifiche possono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Le proposte

di modifica devono essere accompagnate, per l'iscrizione all'ordine del giorno, da una relazione

illustrativa.

4. Le norme statutarie di contenuto obbligatorio possono essere abrogate solo con la contestuale

integrazione o sostituzione delle stesse.

5. L'abrogazione totale del presente Statuto non può essere disposta se non con lo stesso atto di

adozione di un nuovo Statuto.

Articolo 6

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, la Provincia adotta regolamenti:

a) per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di

partecipazione;

b) per il funzionamento degli Organi e degli uffici;

c) per l'esercizio delle funzioni.

2. Essi sono deliberati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le specifiche competenze

TITOLO III

Partecipazione popolare

CAPO I

Articolo 7

Il principio di partecipazione

1. La Provincia riconosce che la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa è lo strumento

più idoneo per realizzare il concorso diretto della comunità allo sviluppo dei processi di tutela dei

diritti e di ampliamento degli spazi di democrazia.

2. La Provincia riconosce le libere forme associative e le organizzazioni, favorendone l'esercizio

delle funzioni, incentivandone il rafforzamento nel rispetto della loro autonomia, promuovendone

il collegamento con gli organi elettivi e garantendo il loro accesso alle strutture ed ai servizi

provinciali.

3. Le libere forme associative comprendono:

a) le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti le

arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole;

b) le associazioni del volontariato;

c) le associazioni di protezione dei portatori di handicap;

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d) le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e

dell'ambiente;

e) le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio

storico ed artistico;

f) le associazioni dei giovani e degli anziani;

g) ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate

dall'apposito regolamento.

4. La Provincia istituisce consulte di settore; il regolamento ne determina modalità di costituzione,

di organizzazione e di funzionamento e la partecipazione dei componenti alle consulte è a titolo

gratuito. Le consulte esercitano le loro funzioni propositive di stimolo nelle materie della loro

specifica competenza.

Articolo 8

Diritto d'accesso e d'informazione

1. Ai cittadini della Provincia, singoli o associati, è garantito il diritto d'accesso agli atti

amministrativi per effetto delle leggi 8 giugno ‘90 n. 142 e 7 agosto '90 n. 241.

2. I cittadini, che hanno interesse alla tutela di situazioni giuridiche rilevanti, hanno diritto di

accesso ai documenti formati dagli uffici provinciali o utilizzati dalla Provincia nello

svolgimento della propria attività amministrativa.

3. La richiesta d'accesso deve essere motivata e va depositata presso l'ufficio del dirigente del

settore amministrativo competente per materia.

4. L'accesso agli atti o ai documenti non è consentito:

a) se la diffusione viola la riservatezza di terzi, di persona, di gruppi ed imprese;

b) se disposizioni legislative o regolamentari dichiarino riservati alcuni atti o ne limitino

l'accesso.

5. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle richieste di

accesso ad atti o documenti di enti e aziende dipendenti dalla Provincia.

Articolo 9

Diritto d'accesso alle strutture ed ai servizi della Provincia

1. Gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni, al fine di svolgere l'attività prevista

nei rispettivi atti costitutivi, possono accedere agli uffici ed ai servizi della Provincia.

2. La richiesta, formulata per iscritto e motivata, è indirizzata al dirigente dell'ufficio od al

responsabile del servizio.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art. 8 del relativo Regolamento.

Articolo 10

Dovere di informazioni

1. La Provincia, al fine di garantire la necessaria trasparenza e come premessa alla partecipazione,

riconosce il diritto dei cittadini, singoli od associati, all'informazione sulla attività provinciale.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica,

elettromagnetica e di qualunque altra specie riguardante il contenuto di atti, anche interni, formati

dalla Provincia, ovvero comunque da essa conservati o utilizzati al fine dell'attività

amministrativa.

3. Tutti i documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati

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per espressa indicazione della legge o per esplicito divieto della Provincia.

4. Per soddisfare il diritto dei cittadini all'informazione è prevista una pubblicazione periodica,

secondo modalità stabilite dal regolamento che può individuare altre modalità informative, anche

avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa.

5. Il regolamento disciplina la disponibilità di dati raccolti dagli uffici provinciali e dagli uffici di

enti e aziende dipendenti.

6. Si applicano i divieti ed i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 8 del Regolamento.

7. Per soddisfare i diritti dei cittadini all'informazione la Provincia pubblica un bollettino ufficiale

trimestrale, nel quale sono pubblicati i provvedimenti del Consiglio, della Giunta e del Presidente

nonché i provvedimenti, a rilevanza esterna, dei dirigenti indicati dal regolamento delle

informazioni e delle relazioni pubbliche, che ne stabilisce le modalità di diffusione.

Articolo 11

Regolamento per la pubblicità dei documenti

Con deliberazione Consiliare n. 149 del 19.11.97, esecutiva, è stato approvato il Regolamento di

accesso agli atti ed alle informazioni della Provincia.

Esso determina le misure organizzative per l'attuazione dei principi affermati dalla legge 8 giugno

1990 n. 142 e auccessive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto

1990 n. 241 e dal presente Statuto, per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività

amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai

documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Ente.

Ed assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalla

Provincia o dai concessionari di pubblici servizi provinciali, a chiunque vi abbia interesse per la tutela

di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Servizio per l'informazione e la partecipazione

1. E' istituito, presso l'Ufficio del Difensore Civico, il Servizio per l'informazione e la

partecipazione dei cittadini.

2. L'attività del detto servizio è disciplinata dal regolamento per la pubblicità dei documenti

amministrativi provinciali.

3. Responsabile del Servizio è il Difensore Civico.

4. Il Servizio funziona utilizzando i dipendenti provinciali addetti all'Ufficio del Difensore Civico.

Articolo 13

Competenze del servizio informazione e partecipazione

1. Il servizio per l'informazione e la partecipazione conserva i seguenti documenti:

a. il materiale informativo sui servizi pubblici erogati dalla Provincia e sulle modalità per

avvalersene, nonché sulle attribuzioni e sulle attività dell'ufficio del Difensore Civico;

b. i moduli per la presentazione di istanze, petizioni, proposte, richieste di referendum

provinciali.

2. Il Servizio, inoltre, rende disponibile la conoscenza piena dei documenti conservati,

rilasciandone, a richiesta, copia in conformità del regolamento apposito.

3. Il Servizio, infine, verifica la legittimità delle richieste di referendum provinciali e delle

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conseguenti operazioni elettorali

Articolo 14

Informazione sullo stato degli atti

Ogni cittadino, che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia, ha diritto di chiedere

sullo stato degli atti, sulle procedure e

sull'ordine di esame della pratica.

Le modalità di esercizio sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 11.

CAPO II

Partecipazione all'attività amministrativa

Articolo 15

Consultazioni

1. La Provincia può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte

in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 16

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio provinciale, può rivolgersi in forma collettiva agli

organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per

esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le

richieste che sono rivolte all'amministrazione .

3. La petizione è inoltrata al Presidente il quale, entro 3 giorni, l'assegna in esame all'organo

competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Provinciale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1000 persone l'organo competente deve pronunciarsi in

merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è

pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la

conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio della Provincia.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 5000 persone, ciascun Consigliere può chiedere con

apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del

Consiglio Provinciale, da convocarsi entro 10 giorni.

Articolo 17

Proposte

1. Qualora un numero di elettori della Provincia non inferiore a 2000 avanzi al Presidente proposte

per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano

sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo

contenuto dispositivo, il Presidente, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del

Segretario Generale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi

presenti in Consiglio Provinciale, entro 3 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via

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formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono

comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 18

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere

che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza provinciale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi e di tariffe, di attività amministrative

vincolate da leggi statali o regionali e quando, sullo stesso argomento, è già stato indetto un

referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti

materie:

a) Statuto Provinciale;

b) Regolamento del Consiglio Provinciale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non

ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già

approvati dagli organi competenti della Provincia, ad eccezione di quelli relativi alle materie di

cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Provinciale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di

ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro

validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Provinciale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 3

giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della

stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni

almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Articolo 19

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti della Provincia e dei soggetti,

anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative

dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con

richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può

rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente della Provincia, che deve comunicare le proprie

determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la

divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente

articolo.

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Articolo 20

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti della Provincia, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici

e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente

accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo provinciale e su indicazione del Presidente in

appositi spazi a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Generale che si avvale di un messo e, su attestazione di

questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti, ad associazioni devono essere pubblicizzati

mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione

negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Articolo 21

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici

problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 22

Diritto e facoltà di partecipazione

1. I cittadini della provincia hanno diritto di partecipare al procedimento amministrativo che si

conclude con l'emanazione di atti incidenti su loro diritto o interessi o che, comunque, rechino

loro pregiudizio.

2. Se il procedimento si conclude con l'emanazione di un atto incidente su interessi diffusi, ogni

soggetto, pubblico o privato, nonché associazioni o comitati portatori di tali interessi, hanno

facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possano subire pregiudizio dall'emanazione

dell'atto.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento e di partecipazione al procedimento

amministrativo, nel rispetto della legge e dello Statuto.

Articolo 23

Responsabilità del procedimento

1. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, il regolamento individua

l'unità organizzativa ed il soggetto responsabile per ogni tipo di procedimento e disciplina le

forme ed i modi di pubblicità.

2. Il responsabile provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento a svolgere l'istruttoria ed

esercitare le funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.

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3. Il procedimento amministrativo si conclude con l'adozione del relativo atto da parte dell'organo

competente.

4. Il termine entro il quale deve essere adottato l'atto conclusivo del procedimento è stabilito dal

regolamento tenendo presenti i tempi strettamente necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e

l'emanazione dell'atto in relazione alla consistenza della struttura operativa preposta al

procedimento.

TITOLO IV

Il Difensore Civico

CAPO I

Istituzione ed elezione

Articolo 24

Istituzione del Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico della Provincia, quale garante del buon andamento e

dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico esercita la sua azione nei confronti della Provincia e degli enti, con i poteri di

cui al successivo art. 29, con la piena garanzia dell'indipendenza.

Articolo 25

Elezione

1. All'ufficio del Difensore Civico è preposto un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune

della Provincia, di età non inferiore a 40 anni e che si trovi in condizioni di eleggibilità alla carica

di Consigliere Provinciale.

2. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile, pena la decadenza, con qualsiasi carica pubblica

elettiva, con la qualità di componente o di dipendente degli organi di controllo sugli atti della

Provincia e degli enti locali della circoscrizione provinciale, con ogni incarico a qualsiasi titolo

con la Provincia, gli enti locali della circoscrizione provinciale, gli enti istituiti, aziende

dipendenti o vigilati o sovvenzionati dalla Provincia o dagli stessi enti locali, nonché con

imprese, società, enti, associazioni che abbiano rapporti con i predetti soggetti, con la qualità di

dirigente o dipendente dei partiti e di cittadini, ancorchè non eletti, alle cariche di Parlamentare

nazionale – Parlamentare europeo, nonché dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e

Circoscrizionali nell'ultima consultazione.

3. La proposta del candidato da eleggere alla carica di Difensore Civico può essere avanzata da uno

o più Consiglieri Provinciali; deve essere presentata, corredata da un dettagliato e documentato

curriculum, e depositata presso la Segreteria Generale almeno 10 giorni prima della data fissata

per la elezione.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto, a maggioranza dei due

terzi dei Consiglieri assegnati.

5. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio all'insediamento del suo

successore. Può essere rieletto una sola volta e soltanto nell'ipotesi in cui non abbia compiuto

almeno i due terzi del quinquennio.

6. Dopo il rinnovo del Consiglio Provinciale, entro un mese dalla elezione del Presidente, il

Consiglio provvede alla elezione del Difensore Civico.

7. Il mandato del Difensore Civico precedentemente eletto è prorogato, in ogni caso, fino

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all'esecutività della deliberazione di nomina del nuovo Difensore Civico.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, il Presidente provvede all'immediata convocazione del Consiglio

Provinciale per l'elezione del nuovo Difensore Civico.

9. Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone che, per l'integrità morale, qualificazione

professionale ed esperienza almeno decennale, diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività,

probità e competenza giuridico- amministrativa.

10. Il Difensore Civico, per tutta la durata del mandato, non può essere iscritto a partiti politici.

Articolo 26

Cause di cessazione

1. Il Difensore Civico è revocabile in qualunque momento, con provvedimento motivato, qualora

venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 25 o per gravi motivi.

2. Decade in ogni caso:

a) qualora venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto alla carica di Consigliere

Provinciale, o si determini una delle condizioni di ineleggibilità alla stessa carica, o accetti,

comunque, un incarico di qualsiasi genere dalla Provincia o dai suoi Enti, Istituzioni o

Aziende;

b) qualora venga eletto ad una delle cariche previste nel precedente articolo.

3. La proposta di revoca o di dichiarazione di decadenza presentata dalla Giunta o da almeno un

terzo dei Consiglieri assegnati al Consiglio Provinciale, deve essere notificata al Difensore

Civico, che ha facoltà di comunicare proprie osservazioni. Decorso il termine di quindici giorni

dalla notifica, il Consiglio si pronuncia sulla proposta, con la maggioranza dei due terzi dei

Consiglieri assegnati.

Articolo 27

Indennità di carica

Al Difensore Civico è assegnata un'indennità pari a quella prevista dalla legge per gli Assessori della

Provincia, nonché le indennità ed i rimborsi delle spese, per le missioni nell'ambito del territorio

provinciale, nelle misure previste per gli Assessori stessi.

CAPO II

Prerogative mezzi e funzioni

Articolo 28

Funzioni

1. Il Difensore Civico interviene su richiesta dei singoli cittadini ovvero di una pluralità di essi e

può, altresì, segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione, che

comunque possano pregiudicare il buon andamento, l'imparzialità dell'azione amministrativa nei

modi e con i poteri previsti dal presente Statuto.

2. Il Difensore Civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti

omessi o tardati o, comunque, irregolarmente compiuti da ogni organo, ufficio, servizi centrali o

circondariali della Provincia o di enti, istituti o aziende sottoposti al suo controllo o alla sua

vigilanza.

3. Il Difensore Civico non può intervenire:

- su atti della Provincia di contenuto meramente politico;

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- su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti a organi di

giustizia amministrativa, civile o tributaria, limitatamente alle parti oggetto di censura o

controversia davanti agli organi stessi.

4. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità

giudiziaria penale.

5. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio Provinciale una

dettagliata relazione sull'attività svolta nonché sullo stato di attuazione della partecipazione e del

diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.

6. Il Difensore Civico esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti, come previsto dai

commi 38 e 39 dell'art.17 della legge 15.5.1997 n. 127.

Articolo 29

Poteri

1. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli

organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

2. Il Difensore Civico può richiedere, per l'adempimento dei suoi compiti, notizie e documenti alla

Provincia e convocare, attraverso il Segretario Generale, dipendenti, che sono tenuti a presentarsi.

3. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Presidente e al dirigente competente, che

sono tenuti ad evaderle nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 15 giorni dalla

ricezione, incaricandone un funzionario.

4. Il Difensore Civico ha, comunque, diritto di accedere agli atti d'ufficio, concernenti le questioni

sottoposte alla sua attenzione, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

5. L'inosservanza delle norme che precedono costituisce, da parte dei dipendenti, violazione dei

doveri d'ufficio soggetta all'azione disciplinare.

Articolo 30

Rapporti con il Consiglio Provinciale

1. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione Consiliare competente per gli

affari istituzionali, al fine di riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre

Commissioni Consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sulla

sua attività.

3. Il Difensore Civico può relazionare al Consiglio Provinciale su questioni specifiche.

Articolo 31

Modalità di accesso da parte dei cittadini

1. Il Difensore Civico svolge la sua attività su istanza di cittadini singoli o associati, o di Enti ,oltre

che di propria iniziativa. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di Consiglieri

Provinciali o amministratori pubblici.

2. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici della Provincia, al fine di poter

ottenere l'intervento del Difensore Civico debbono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato

della pratica all'ufficio competente; trascorsi 20 giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o se

ne abbiano ricevute una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

3. La richiesta d'intervento deve essere scritta e nessun rimborso è dovuto alla Provincia o al

Difensore Civico.

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4. Il Difensore Civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità delle richieste di

cui all'art. 28, 3° e 4° comma.

Articolo 32

Modalità di intervento

1. Il Difensore Civico, in relazione alle funzioni ad esso affidate dal precedente art. 28, opera:

- segnalando al Presidente, agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni, le

carenze ed i ritardi riscontrati;

- sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito, fissando un termine per

l'adempimento.

2. L'inosservanza delle sollecitazioni del Difensore Civico è da questo segnalata al Presidente,

anche ai fini dell'eventuale azione disciplinare, e al Consiglio Provinciale nell'apposita

relazione, trasmettendo al responsabile del procedimento ed al dirigente dell'ufficio e/o del

servizio, una comunicazione scritta in cui siano indicate analiticamente le violazioni riscontrate,

le modalità per sanarle e per evitare che venga riprodotta nel futuro, nonché il termine perentorio

per l'assolvimento del comportamento sollecitato.

Articolo 33

Organizzazione dell'ufficio

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede,

la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale dell'ufficio, al quale è attribuita

una struttura di livello dirigenziale.

2. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilito con deliberazione della

Giunta Provinciale.

3. Il personale assegnato è individuato nell'organico provinciale e, per compiti per cui è destinato,

dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

4. L'arredamento e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'ufficio sono assegnati al suo

dirigente, che ne diviene consegnatario.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate

secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento contabile provinciale.

Articolo 34

Rapporti con Difensori Civici regionale e comunali

Il Difensore Civico Provinciale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del

Difensore Civico Regionale o di Difensori Civici Comunali, la trasmette al relativo Ufficio, dandone

comunicazione all'interessato.

Articolo 35

Estensione della competenza ai Comuni

I Comuni della Provincia, che non istituiscono propri Uffici del Difensore Civico, possono chiedere,

sempre che previsto dai propri Statuti con deliberazione dei rispettivi Consigli, di avvalersi dell'azione

del Difensore Civico Provinciale.

In tale ipotesi il Consiglio Provinciale, sentito il Difensore Civico, può, con propria deliberazione,

accogliere la richiesta consentendo l'estensione della competenza dell'Ufficio Provinciale al territorio

13

del Comune richiedente, nell'osservanza della disciplina fissata nelle norme che precedono.

Articolo 36

Regolamento

Il regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio del Difensore Civico, per

tutto quanto non previsto nel presente Statuto.

TITOLO V

Organizzazione territoriale e forme associative

CAPO I

Articolo 37

I Circondari

1. La Provincia suddivide il proprio territorio in Circondari.

2. Il Circondario comprende l'intero territorio di più Comunità Montane e Comuni, caratterizzato da

un livello di omogeneità geografica, economica e sociale tale da farne l'ambito ottimale per

l'organizzazione di attività amministrative di livello sovraprovinciale, per l'erogazione di servizi,

per la programmazione di zona in funzione di quella previsionale e per il concreto esercizio delle

diverse forme di partecipazione prevista dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

3. Nell'individuazione dei Circondari la Provincia valuta l'ampiezza e la natura del territorio,

l'entità della popolazione residente, il patrimonio delle infrastrutture e servizi esistenti, la

vocazione economica e la sua storia.

4. Nel provvedere alla suddivisione del proprio territorio in Circondari, il Consiglio Provinciale

stabilirà le modalità organizzative e di servizi e le forme di partecipazione e di consultazione dei

cittadini e delle associazioni .

Articolo 38

Funzioni del circondario

Il Circondario costituisce l'ambito nel quale la Provincia:

a) imposta la programmazione generale e la programmazione territoriale di zona nella prospettiva di

programma provinciale del programma di coordinamento territoriale;

b) istituisce propri uffici decentrati multifunzionali ai quali il cittadino può rivolgersi nei suoi

rapporti con la Provincia;

c) organizza e promuove la consultazione dei cittadini ed associati;

d) coordina la collaborazione fra Comuni promuovendo anche accordi di programma circondariale e

unioni di Comuni.

Articolo 39

Assemblea dei Sindaci del Circondario

Con apposito regolamento verrà istituita l'assemblea dei Sindaci del Circondario, con funzioni

consultive, propositive e di coordinamento.

Il medesimo regolamento prevederà la nomina del Presidente del Circondario, indicato a maggioranza

assoluta dell'assemblea dei Sindaci e componente del Consiglio Comunale di uno dei Comuni

14

appartenenti al Circondario.

Il Presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento.

Ad esso si applicano le disposizioni relative allo "status" del Presidente del Consiglio di Comune con

popolazione pari a quella ricompresa nel Circondario.

CAPO II

Articolo 40

Associazionismo

1. La Provincia riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la Giunta Provinciale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano

sul territorio provinciale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza

sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Provincia copia

dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili

con indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. La Provincia può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 41

Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante suo delegato,

di accedere ai dati cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito

alle iniziative dell'Ente nel settore che in essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute

all'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che, in ogni caso, non

devono essere inferiori a 30 giorni.

Articolo 42

Contributi alle Associazioni

1. La Provincia può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi

economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. La Provincia può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a

titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è

stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. La Provincia può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute

a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le

modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al

termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

15

Articolo 43

Volontariato

1. La Provincia promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività

volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle

fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e

collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. La Provincia garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo

e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano

tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

TITOLO VI

Attività Amministrativa

CAPO I

Articolo 44

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di

partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle

procedure.

2. Gli organi istituzionali della Provincia e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a

provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente

Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. La Provincia, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione

previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con i Comuni.

Articolo 45

Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e

servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo

economico e civile della comunità provinciale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 46

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle

seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia

opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità

sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e

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imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico,

qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione

di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni

altra forma consentita dalla legge.

2. La Provincia può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di

servizi che la legge non riserva in via esclusiva alla Provincia.

3. La Provincia può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività

economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto

comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti

degli atti della Provincia sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle

società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 47

Aziende speciali

1. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità

giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e

di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso

l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del

territorio provinciale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore

qualità dei servizi

Articolo 48

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i

controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e

il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Presidente della

Provincia fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Provinciale dotate di

speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso

aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei

quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Provinciale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il

capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi

compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Provinciale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto

consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

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7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di

legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità

dell'amministrazione approvate dal Consiglio Provinciale.

Articolo 49

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali della Provincia privi di personalità giuridica, ma dotate

di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell' istituzione sono nominati dal Presidente della Provincia che può revocarli per

gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e

alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Provinciale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni,

ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi,

approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali

ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito

delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Provinciale e secondo le modalità

organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla

gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 50

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Provinciale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a

responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla

loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione della Provincia, unitamente

a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio

Provinciale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli

organi di amministrazione.

4. La Provincia sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e

professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli

utenti.

5. I Consiglieri Provinciali non possono essere nominati nei consigli di amministrazioni e delle

società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Presidente o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio Provinciale provvede a verificare annualmente l'ordinamento della società per azioni

o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente

tutelato nell'ambito dell'attività esercita dalla società medesima.

Articolo 51

Convenzioni

1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi

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con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato

servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i

loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 52

Consorzi

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione

associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto

applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una

convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione alla Provincia

degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2°

comma del presente Statuto.

4. Il Presidente o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla

quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Articolo 53

Accordi di programma

1. Il Presidente per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento

che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia

e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia

sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un

accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le

modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del

Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in

un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all' approvazione formale dell'accordo stesso ai

sensi dell' art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9,

della legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni

degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere ratificata dal

Consiglio Provinciale entro 30 giorni a pena di decadenza.

CAPO II

Rapporti di cooperazione con i Comuni

Articolo 54

Consulta dei Sindaci della Provincia

1. E' istituita la consulta dei Sindaci come elemento di cooperazione della Provincia.

2. Essa è costituita dai Sindaci dei Comuni della provincia ed è convocata e presieduta dal

Presidente della Provincia.

3. Le riunioni della consulta sono valide con l'intervento di un terzo dei suoi membri; essa si

pronuncia validamente sulle questioni che sono sottoposte ed approvate col voto della

19

maggioranza dei presenti.

4. La consulta può essere udita su ogni questione di rilevanza generale per il territorio e la

collettività provinciale su iniziativa del Presidente della Provincia, della Giunta, di un terzo dei

Consiglieri Provinciali o di un terzo dei membri della Giunta stessa.

5. Del parere espresso dalla consulta si dà atto con le deliberazioni degli organi della Provincia che

provvedono in ordine alle questioni trattate.

Articolo 55

Consulta dei Presidenti delle Comunità Montane

1. Anche al fine di dare una corretta attuazione dell'art. 29 della legge 8.giugno 1990, n. 142, è

istituita la consulta dei Presidenti delle Comunità Montane.

2. Essa è costituita dai Presidenti delle Comunità Montane della provincia e dal Presidente

dell'Amministrazione Provinciale che la convoca e la presiede. Può, altresì, essere convocata su

richiesta di almeno due Presidenti di Comunità Montane.

3. Del parere espresso dalla consulta si dà atto nelle deliberazioni degli organi della Provincia che

provvedano in merito alle questioni trattate.

TITOLO VII

Ordinamento Istituzionale della Provincia

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Articolo 56

Organi

1. Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, il Presidente e la Giunta e le rispettive

competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Provinciale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Provincia.

4. La Giunta collabora col Presidente nella gestione amministrativa della Provincia e svolge attività

propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 57

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da

assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una

facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persone o sulla

valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte delle deliberazione avvengono attraverso i

responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è

curata dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il

funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal

caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal

Presidente, di norma il più giovane di età.

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4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario, mentre quelle delle sedute di

Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

CAPO II

Articolo 58

Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando

l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua

applicazione.

2. La Presidenza del C.P. è attribuita ad un consigliere provinciale eletto, a scrutinio segreto, con la

maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il C.P., nella prima seduta dopo le elezioni.

- Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede con le stesse

modalità alla votazione di ballottaggio fra i due consiglieri risultati più votati nelle seconda

votazione. Risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti ed a parità di voti il più

anziano di età.

- Nella stessa seduta, dopo l'elezione del Presidente , il Consiglio procede all'elezione di due

vice-presidenti in un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Risultano

eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. in caso di parità, il più

anziano di età.

- Il Presidente del Consiglio sceglie il vice-presidente incaricato delle funzioni vicarie.

- In caso di impedimento o di assenza il presidente del consiglio è rispettivamente sostituito da

vice-presidente vicario; secondo vice-presidente; consigliere anziano.

- Il presidente e i due vice-presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza e durano in carica

quanto il consiglio provinciale.

- Essi possono essere revocati per gravi e comprovati motivi su proposta motivata e sottoscritta

dai due terzi dei componenti il consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Provinciale sono

regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Provinciale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e

svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti

nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

5. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti

della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi

previsti dalla legge.

6. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politicoamministrativo

dell'organo consiliare.

7. Il Consiglio Provinciale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità,

trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da

raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti

necessari.

9. Il Consiglio Provinciale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

21

Articolo 59

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Provinciale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le

proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del

bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito;

quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con

un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal

Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la

riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti

proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da

consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto; la consegna deve risultare da dichiarazione

del messo provinciale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da

tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è

stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma

precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la

seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno

precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo

da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei

Consiglieri Provinciali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie,

almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di

eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne

disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Provinciale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo,

viene indetta dal Presidente della Provincia entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la

riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della

Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta

rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della

Provincia. Le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 60

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono

presentate, da parte del Presidente, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni

e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Provinciale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee

programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante

presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio

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Provinciale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 dicembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione

straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Presidente e dei rispettivi

Assessori. E' facoltà del Consiglio, su proposta della Giunta, prevedere a integrare nel corso

della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche,

sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all'Organo Consiliare il

documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee

programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del

grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 61

Commissioni

1. Il Consiglio Provinciale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissione permanenti,

temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni

sono composte solo da Consiglieri Provinciali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le

commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri

appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno

disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del

Consiglio.

Articolo 62

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi

rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggiore

cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni provinciali, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 16 maggio 160, n. 570, con esclusione del Presidente neoeletto e

dei candidati alla carica del Presidente, proclamati consiglieri (ai sensi dell'articolo 7, comma 7,

della presente legge 81/1993 nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di

preferenze). A parità di voti esse sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Provinciali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza

giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale

riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del

consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7

agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha

facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali

documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non

può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo

termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause

giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

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Articolo 63

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di

deliberazioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri

Provinciali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Provinciale.

3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dalle

aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del

proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di

visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini

dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla

legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente, un'adeguata e preventiva

informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei

capi gruppo, di cui al successivo art. 64 del presente Statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi

di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi

posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Provinciale.

Articolo 64

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del

Consiglio Provinciale e ne danno comunicazione al Presidente e al Segretario Generale

unitamente all'indicazione del nome del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle

more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e

i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il

maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Provinciali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali

sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.

3. E' istituita presso la Provincia la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità

generali indicate dall'art. 63, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter,

della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina di funzionamento

e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Provinciale.

4. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso la sede del gruppo al quale appartengono

all'interno dell'edificio sede.

5. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione

inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più di 3 Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un

locale provinciale messo a disposizione, per tale scopo, dal Presidente.

CAPO III

Articolo 65

Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che

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disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di

cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta la Provincia ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle

verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi provinciali, impartisce direttive al

Segretario Generale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli

indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e

sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite alla Provincia. Egli ha,

inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e

delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla

designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni.

5. Al Presidente, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai

regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di

autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 66

Attribuzioni di amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai

singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile della Provincia; in particolare il Presidente:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa della Provincia nonché l'attività della Giunta e

dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici

previsti dalla legge, sentito il Consiglio Provinciale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90 e successive

modificazioni ed integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della

Giunta Provinciale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la

convenzione con altre Province per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di

collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Articolo 67

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli

uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti,

documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,

appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio

Provinciale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti della Provincia e promuove, direttamente o

avvalendosi del Segretario Generale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche

amministrative sull'intera attività della Provincia.

3. Il Presidente promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,

istituzioni e società appartenenti alla Provincia, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi

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indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 68

Attribuzioni di organizzazione

Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso

presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

b) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Articolo 69

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente nominato tale dal Presidente è l'assessore che ha la delega generale per

l'esercizio di tutte le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli

organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 70

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario a una proposta del Presidente o della Giunta non ne

comporta le dimissioni.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia

votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri

assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di

dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo

scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 71

Dimissioni e impedimento permanente del Presidente

Le dimissioni comunque presentate dal Presidente al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni

dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con

contestuale nomina di un Commissario.

L'impedimento permanente del Presidente viene accertato da una commissione di persone eletta dal

Consiglio Provinciale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in

relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Presidente o, in mancanza,

dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni

dell'impedimento.

Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su

richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

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CAPO IV

Articolo 72

Giunta Provinciale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Presidente al governo

della Provincia e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel

quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal

Consiglio Provinciale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico –

amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti

nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sulla sua attività.

Articolo 73

Composizione

1. La Giunta è composta dal Presidente e da 12 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice

Presidente.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche

Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di

particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione

ma non hanno diritto di voto.

Articolo 74

Nomina

1. Il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Presidente e presentati al

Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Presidente può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e

deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti

della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte

della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Presidente rapporti di parentela entro il terzo

grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Presidente la Giunta rimane in carica fino al giorno della

proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Provinciale.

Articolo 75

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina e controlla l'attività degli

Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti

proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dall'apposito

regolamento.

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3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica, oltre il

Presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 76

Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione e compie gli atti che, ai sensi di legge

o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite

al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore, o ai responsabili dei servizi provinciali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e

svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni

organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano

impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal

regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi provinciali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle

determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e

decentramento;

e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del

servizio interessato;

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi

economici di qualunque genere a enti e persone;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri

stabiliti dal Consiglio;

h) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Presidente a conferire le relative

funzioni al Segretario Generale;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio provinciale

per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla

Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto

ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli

organi gestionali dell'ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi

funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'operato, sentito il Direttore Generale;

o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo

interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

p) approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale.

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TITOLO VIII

Cooperazione con la Regione e con gli altri Enti Locali

Articolo 77

I principi di collaborazione tra Provincia e Comuni

1. La Provincia ispira la propria azione al principio della più ampia collaborazione con la Regione e

le autonomie locali al servizio dello sviluppo sociale, civile ed economico.

2. A tal fine la Provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione

economica, territoriale e ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e

piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.

3. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni e loro forme

associative, ivi comprese le Comunità Montane, nella formulazione e adozione dei propri

programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale.

4. La Provincia promuove il coordinamento delle attività programmatorie dei Comuni.

5. La Provincia, con la collaborazione dei Comuni, può, sulla base dei suoi programmi,

promuovere e coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale che

riguardino vaste zone intercomunali. La gestione di tale attività od opere avviene attraverso

forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

6. Ai sensi del punto 2 dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consiglio Provinciale adotta

il piano territoriale di coordinamento predisposto dalla Giunta.

Articolo 78

Accordo organizzativo

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio, stipula convenzioni con la

Regione, con gli Enti locali e con altre amministrazioni per lo svolgimento, in modo coordinato,

di funzioni e servizi.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i

loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 79

Poteri di iniziativa dei Comuni

1. I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e gli

interventi di rilevante interesse intercomunale di cui ai precedenti articoli.

2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina i casi e le modalità per l'esercizio del

potere di iniziativa dei comuni su questioni di competenza del Consiglio Provinciale.

Articolo 80

Provincia e Comunità Montane

La Provincia opera, nei territori montani, in stretto coordinamento con le Comunità Montane ed a tal

fine realizza interventi e agisce in collaborazione con le stesse.

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TITOLO IX

Organizzazioni ed ordinamento degli Uffici

CAPO I

Uffici

Articolo 81

Principi strutturali e organizzativi

L'amministrazione della Provincia si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve

essere improntata ai seguenti principi:

a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di

efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei

soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il

conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima

collaborazione tra gli uffici.

Articolo 82

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Provincia disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle

norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione

tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Provinciale, al Presidente e alla Giunta e

funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici

e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di

funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai

bisogni e l' economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle

esigenze dei cittadini.

Articolo 83

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Provincia attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per

l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità

di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e

gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la

funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia

obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;

al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati,

il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione

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amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione della Provincia si articola in unità operative che sono aggregate, secondo

criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito

regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. La Provincia recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e

tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali

gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 84

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti provinciali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in

conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale

stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e

nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente provinciale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di

competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a

raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il

responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati

conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali la Provincia

promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di

lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo

esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza

dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei

diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, dal direttore e dagli organi

collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni

commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e

alla pronuncia delle ordinanze di natura non contigibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura

provinciale.

CAPO II

Personale direttivo

Articolo 85

Direttore Generale

1. Il Presidente, previa delibera della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale, al di

fuori della dotazione organica e con un contratto a termine determinato, secondo i criteri stabiliti

dal regolamento di organizzazione.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi

tra le province interessate.

31

Articolo. 86

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di

governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente.

2. Il Direttore Generale sovraintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia

ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle

funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente che può

procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Provinciale, nel caso in cui non riesca a

raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa

della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative

funzioni possono essere conferite dal Presidente al Segretario Generale.

Articolo 87

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato

degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal

Presidente e dalla Giunta Provinciale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di

attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal

Presidente e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi

e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le

previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei

responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del

Presidente o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la

distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Presidente eventuali

provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili

dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal

servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

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Articolo 88

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel

regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle

indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le

direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta Provinciale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad

attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Presidente

e dalla Giunta Provinciale.

Articolo 89

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già

deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di

concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni

di spesa.

2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le

seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi

procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione

di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e

dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell' ambito delle direttive impartite dal

Presidente;

f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di

quelle di cui all'art. 38 della legge, n. 142/1990;

g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e

adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle

direttive impartite dal Presidente e dal Direttore;

i) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la

predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del

personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Presidente;

k) concedono le licenze agli obiettori di conoscenza in servizio presso la Provincia;

l) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli

obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale

ad essi sottoposto, nel rispetto delle attribuzioni delle singole posizioni funzionali e nell'ambito

delle posizioni contrattuali, pur rimanendo completamente responsabili del regolare

adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Presidente può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni, semprechè

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delegabili, non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie

direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 90

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione

organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta

specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe

professionalità.

2. La Giunta Provinciale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle

forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale

assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi

dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97 e nel rispetto del quinto comma dell'art. 51 della legge

8.6.1990, n. 142.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che

non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 91

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere, nell'ambito della normativa vigente, collaborazioni esterne ad alto

contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con

convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei

all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del

programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 92

Ufficio di indirizzo e di controllo

Il Regolamento può prevedere, nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di uffici posti alle

dirette dipendenze del Presidente, della Giunta Provinciale o degli Assessori, per l'esercizio delle

funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da

collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni

strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.lgs n. 504/92.

CAPO III

Segretario Generale

Articolo 93

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente ed è scelto

nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e

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dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza

giuridica agli organi della Provincia ai singoli consiglieri e agli uffici.

Articolo 94

Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni

della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente e svolge

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di detti

organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai

Regolamenti.

2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con

l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime

valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori e ai

singoli Consiglieri ed esprime gli eventuali pareri nelle ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 53

della legge 142/90.

3. Il Segretario Generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della

Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli riceve le dimissioni del Presidente, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di

revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Generale roga i contratti della Provincia, nei quali l'Ente è parte e autentica le

scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione

attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Presidente.

6. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina

l'attività salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 – bis della Legge 142/90,

il Presidente abbia nominato il Direttore Generale.

Articolo 95

Vice Segretario Generale

1. La Giunta Provinciale, con provvedimento motivato, nomina un Vice Segretario Generale

scegliendolo tra i dirigenti di settore in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla

carriera di Segretario Generale.

2. Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale coadiuvandolo e

sostituendolo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

CAPO IV

La responsabilità

Articolo 96

Responsabilità verso la Provincia

1. Gli amministratori e i dipendenti provinciali sono tenuti a risarcire alla Provincia i danni derivanti

da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Presidente, il Segretario Generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza,

direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a

responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei

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Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la

determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, ad un responsabile di servizio la

denuncia è fatta a cura del Presidente.

Articolo 97

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti provinciali che, nell'esercizio delle

funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un

danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove la Provincia abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'

amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo con questi ultimi a norma del

precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che

abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni,

sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'

amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali della

Provincia, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno

partecipato all'atto od operazione.

5. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 98

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro della Provincia o sia incaricato della

gestione dei beni provinciali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del

denaro della Provincia deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite

nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO X

Finanza e contabilità

Articolo 99

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti,

dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su

certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La Provincia, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva

autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e

patrimonio.

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Articolo 100

Bilancio di Previsione

1. La Giunta Provinciale predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione

programmatica e previsionale ed il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione, con

le modalità ed i termini stabiliti dal vigente regolamento di contabilità e sulla base di schede

programmatiche di settore elaborate e sottoscritte dai dirigenti di dipartimento e presentate da

ciascun Assessore, nelle quali debbono essere indicati gli obiettivi da raggiungere, i costi da

sostenere, le risorse da impiegare espresse in termini di beni, personale e mezzi finanziari, le

procedure da seguire ed i tempi occorrenti per realizzarle.

2. I documenti programmatico-finanziari sono redatti in modo da consentirne una idonea lettura e

valutazione per programmi, servizi ed interventi. Essi, accompagnati dall'apposita relazione del

Collegio dei Revisori dei Conti, sono presentati alla competente Commissione Consiliare per

l'acquisizione del prescritto parere.

3. Il Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Provinciale nel termine fissato dalla legge,

nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio

finanziario e pubblicità.

4. Al Bilancio di Previsione debbono essere allegati il Bilancio Pluriennale, la relazione

previsionale e programmatica ed il Conto Consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso.

5. Tutte le operazioni di adeguamento degli stanziamenti di bilancio, ad eccezione di quelle

derivanti dal prelevamento dei fondi di riserva, sono di competenza del Consiglio Provinciale e

debbono essere deliberate entro il termine stabilito dalla legge. Nei casi di urgenza, la Giunta

Provinciale può adottare delibere di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare, a

pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni.

6. Gli atti di impegno non possono essere adottati, pena la loro nullità di diritto, senza l'attestazione

della copertura finanziaria rilasciata da parte del responsabile del servizio, in relazione alla

effettività dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese.

Articolo 101

Conto Consuntivo

1. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello di riferimento, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla legge.

2. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica a costi e risultati e

dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

3. Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che, sulla base dei dati e

delle indicazioni contenute nelle relazioni semestrali di cui al successivo articolo, esprime le

valutazioni di efficacia e di efficienza dell'azione condotta, con riguardo ai risultati conseguiti in

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 102

Relazione della Giunta

1. La Giunta Provinciale presenta ogni quadrimestre al Consiglio Provinciale una relazione che pone

a confronto, in modo analitico, le previsioni contenute nella relazione previsionale e

programmatica con gli atti di esecuzione assunti dagli organi provinciali secondo le rispettive

competenze ed espone le risultanze del controllo interno di gestione.

2. Con la stessa relazione di cui al precedente comma, la Giunta presenta un elenco analitico dei

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contratti, convenzioni, consulenze disposte nel semestre.

Articolo 103

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel

rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Provinciale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le

valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai

programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio del Revisori dei Conti.

Articolo 104

Attività contrattuale

1. La Provincia, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli

appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle

permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del

procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la

forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle

disposizioni vigenti.

Articolo 105

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Provinciale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti

scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali di conti, con funzione di Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri

2. L' organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente; dura in carica tre anni,

è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi

motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L' organo di revisione collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di

indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e

attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita

relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte

tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L' organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce

immediatamente al Consiglio.

6. L' organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al dovere con la

diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative a controlli interni,

previsti dal D. Lgvo. 30.7.99, n. 286, non affidate ad altri organi.

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Articolo 106

Tesoreria

1. La Provincia ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Provinciale, versate dai debitori in base ad

ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare immediata

comunicazione all'Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli

stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui,

dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti della Provincia con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità

nonché da apposita convenzione.

Articolo 107

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo

economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal

bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie

osservazioni e rilievi, viene rimesso all' Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli

eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.

TITOLO XI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 108

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole

dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora non venga raggiunta la maggioranza di cui al precedente comma, la votazione è ripetuta

in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per

due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le modifiche di Statuto entrano in vigore decorso il trentesimo giorno dall' affissione all'Albo

Pretorio.

Articolo 109

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. I1 Consiglio Provinciale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro un anno

dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Fino all' entrata in vigore dei regolamenti si applicano, per le relative materie, le disposizioni

precedentemente in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie.

3. Entro otto mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Provinciale effettua una

ricognizione di tutte le norme regolamentari in precedenza approvate, al fine di adeguarle al

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nuovo ordinamento provinciale.

Articolo 110

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.

2. Il Presidente della Provincia promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello

Statuto da parte dei cittadini.

Articolo 111

Per quanto in contrasto o non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alla legislazione vigente.