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TITOLO I
Principi generali
Articolo 1
La Provincia
La Provincia di Caserta, Ente Locale intermedio tra Comuni e Regione, nell'ambito dei principi fissati
dalle leggi dello Stato, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
e concorre al rinnovamento dell'intervento pubblico in Terra di Lavoro.
Articolo 2
Territorio – Gonfalone e Stemma
1. La Provincia di Caserta è costituita dal territorio dei Comuni di: Ailano, Alife, Alvignano,
Arienzo, Aversa, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano,
Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati al Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove,
Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di
Sasso, Castello del Matese, Castel Morrone, Castel Volturno, Cellole, Cervino, Cesa, Ciorlano,
Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise,
Frignano, Gallo, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di Aversa,
Letino, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano
Montelungo, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte
Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata
Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina,
Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, S. Cipriano d'Aversa, S. Felice a Cancello, S.
Gregorio Matese, S. Marcellino, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, S. Pietro Infine, S.
Potito Sannitico, S. Prisco, S. Arpino, S. Maria a Vico, S. Maria Capua Vetere, S. Maria la
Fossa, S.Tammaro, S. Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora
e Piccilli, Trentola Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa di
Briano, Villa Literno, Vitulazio;
2. La Città di Caserta è il capoluogo della Provincia.
3. a) Il Territorio della Provincia di Caserta è suddiviso in Circondari, la cui individuazione, sentito
il parere dei Consigli Comunali interessati, viene deliberata dal Consiglio Provinciale.
b) All'interno di tale territorio non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni della
Provincia in materia, l'insediamento di centrali nucleari, nè lo stazionamento o il transito di
ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
4. La Provincia di Caserta ha un proprio Stemma e Gonfalone, riconosciuto con decreto del
Presidente della Repubblica del 18 Aprile 1951.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere
ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Presidente può disporre che
venga esibito il Gonfalone.
6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma della Provincia per fini non
istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
7. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è disciplinato con norme regolamentari.
8. Nella sede, convenientemente esposto al pubblico, è sistemato l'Albo Pretorio della Provincia.
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Articolo 3
Principi fondamentali
1. La Provincia esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la legge
assegna ad essa.
2. Promuove interventi per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale dei
cittadini nel rispetto della persona umana.
3. Ispira la propria azione al superamento degli squilibri tra aree del territorio e tra categorie di
cittadini.
4. Concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità provinciale
operando per :
- combattere, con tutti gli strumenti a sua disposizione, infiltrazioni camorristiche e malavitose;
- assicurare la piena occupazione;
- garantire la parità della donna;
- tutelare e accrescere le risorse paesaggistiche, ambientali e territoriali in funzione di una più
elevata qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo compatibile, nonché tutelare il
patrimonio storico e archeologico.
5. La Provincia, quale Ente intermedio, adotta la programmazione come metodo e mezzo di accordo
tra la Regione, Comunità Montane e Comuni.
6. La Provincia pone a fondamento della sua attività amministrativa il principio di collaborazione
con le Comunità Montane e con i Comuni, al fine di realizzare il coordinamento delle autonomie
in ambito provinciale.
7. A tale scopo, nel rispetto dell'autonomia delle Comunità Montane e dei Comuni, predispone:
a) forme di raccordo con gli altri Enti Locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e
programmi;
b) supporti informatici, tecnici ed organizzativi necessari per l'arricchimento dei compiti
affidati ai Comuni singoli o associati in Comunità Montane od in unioni di Comuni;
c) mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materia e le
attività di comune interesse.
8. I rapporti della Provincia con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste
dalla legge e da appositi regolamenti, volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.
TITOLO II
Lo Statuto e i Regolamenti
Articolo 4
Oggetto e obiettivi dello Statuto
Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce:
a) le norme fondamentali dell'organizzazione della Provincia;
b) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
d) le forme di collaborazione con le Comunità Montane e con i Comuni;
e) della partecipazione popolare;
f) del decentramento;
g) dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
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Articolo 5
Interpretazioni, modificazioni e abrogazioni dello statuto
1. Le norme del presente Statuto devono essere interpretate secondo i criteri fissati nell'art. 12 delle
disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile e, più specificamente, applicate secondo i
principi di uguaglianza, libertà e solidarietà, nel rispetto delle norme costituzionali e legislative
vigenti.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio con lo stesso procedimento stabilito dall'art.
4, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le modifiche possono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. Le proposte
di modifica devono essere accompagnate, per l'iscrizione all'ordine del giorno, da una relazione
illustrativa.
4. Le norme statutarie di contenuto obbligatorio possono essere abrogate solo con la contestuale
integrazione o sostituzione delle stesse.
5. L'abrogazione totale del presente Statuto non può essere disposta se non con lo stesso atto di
adozione di un nuovo Statuto.
Articolo 6
Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, la Provincia adotta regolamenti:
a) per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione;
b) per il funzionamento degli Organi e degli uffici;
c) per l'esercizio delle funzioni.
2. Essi sono deliberati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le specifiche competenze
TITOLO III
Partecipazione popolare
CAPO I
Articolo 7
Il principio di partecipazione
1. La Provincia riconosce che la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa è lo strumento
più idoneo per realizzare il concorso diretto della comunità allo sviluppo dei processi di tutela dei
diritti e di ampliamento degli spazi di democrazia.
2. La Provincia riconosce le libere forme associative e le organizzazioni, favorendone l'esercizio
delle funzioni, incentivandone il rafforzamento nel rispetto della loro autonomia, promuovendone
il collegamento con gli organi elettivi e garantendo il loro accesso alle strutture ed ai servizi
provinciali.
3. Le libere forme associative comprendono:
a) le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti le
arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole;
b) le associazioni del volontariato;
c) le associazioni di protezione dei portatori di handicap;
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d) le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e
dell'ambiente;
e) le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio
storico ed artistico;
f) le associazioni dei giovani e degli anziani;
g) ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate
dall'apposito regolamento.
4. La Provincia istituisce consulte di settore; il regolamento ne determina modalità di costituzione,
di organizzazione e di funzionamento e la partecipazione dei componenti alle consulte è a titolo
gratuito. Le consulte esercitano le loro funzioni propositive di stimolo nelle materie della loro
specifica competenza.
Articolo 8
Diritto d'accesso e d'informazione
1. Ai cittadini della Provincia, singoli o associati, è garantito il diritto d'accesso agli atti
amministrativi per effetto delle leggi 8 giugno ‘90 n. 142 e 7 agosto '90 n. 241.
2. I cittadini, che hanno interesse alla tutela di situazioni giuridiche rilevanti, hanno diritto di
accesso ai documenti formati dagli uffici provinciali o utilizzati dalla Provincia nello
svolgimento della propria attività amministrativa.
3. La richiesta d'accesso deve essere motivata e va depositata presso l'ufficio del dirigente del
settore amministrativo competente per materia.
4. L'accesso agli atti o ai documenti non è consentito:
a) se la diffusione viola la riservatezza di terzi, di persona, di gruppi ed imprese;
b) se disposizioni legislative o regolamentari dichiarino riservati alcuni atti o ne limitino
l'accesso.
5. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle richieste di
accesso ad atti o documenti di enti e aziende dipendenti dalla Provincia.
Articolo 9
Diritto d'accesso alle strutture ed ai servizi della Provincia
1. Gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni, al fine di svolgere l'attività prevista
nei rispettivi atti costitutivi, possono accedere agli uffici ed ai servizi della Provincia.
2. La richiesta, formulata per iscritto e motivata, è indirizzata al dirigente dell'ufficio od al
responsabile del servizio.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art. 8 del relativo Regolamento.
Articolo 10
Dovere di informazioni
1. La Provincia, al fine di garantire la necessaria trasparenza e come premessa alla partecipazione,
riconosce il diritto dei cittadini, singoli od associati, all'informazione sulla attività provinciale.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica,
elettromagnetica e di qualunque altra specie riguardante il contenuto di atti, anche interni, formati
dalla Provincia, ovvero comunque da essa conservati o utilizzati al fine dell'attività
amministrativa.
3. Tutti i documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati
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per espressa indicazione della legge o per esplicito divieto della Provincia.
4. Per soddisfare il diritto dei cittadini all'informazione è prevista una pubblicazione periodica,
secondo modalità stabilite dal regolamento che può individuare altre modalità informative, anche
avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa.
5. Il regolamento disciplina la disponibilità di dati raccolti dagli uffici provinciali e dagli uffici di
enti e aziende dipendenti.
6. Si applicano i divieti ed i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 8 del Regolamento.
7. Per soddisfare i diritti dei cittadini all'informazione la Provincia pubblica un bollettino ufficiale
trimestrale, nel quale sono pubblicati i provvedimenti del Consiglio, della Giunta e del Presidente
nonché i provvedimenti, a rilevanza esterna, dei dirigenti indicati dal regolamento delle
informazioni e delle relazioni pubbliche, che ne stabilisce le modalità di diffusione.
Articolo 11
Regolamento per la pubblicità dei documenti
Con deliberazione Consiliare n. 149 del 19.11.97, esecutiva, è stato approvato il Regolamento di
accesso agli atti ed alle informazioni della Provincia.
Esso determina le misure organizzative per l'attuazione dei principi affermati dalla legge 8 giugno
1990 n. 142 e auccessive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto
1990 n. 241 e dal presente Statuto, per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività
amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai
documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'Ente.
Ed assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalla
Provincia o dai concessionari di pubblici servizi provinciali, a chiunque vi abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 12
Servizio per l'informazione e la partecipazione
1. E' istituito, presso l'Ufficio del Difensore Civico, il Servizio per l'informazione e la
partecipazione dei cittadini.
2. L'attività del detto servizio è disciplinata dal regolamento per la pubblicità dei documenti
amministrativi provinciali.
3. Responsabile del Servizio è il Difensore Civico.
4. Il Servizio funziona utilizzando i dipendenti provinciali addetti all'Ufficio del Difensore Civico.
Articolo 13
Competenze del servizio informazione e partecipazione
1. Il servizio per l'informazione e la partecipazione conserva i seguenti documenti:
a. il materiale informativo sui servizi pubblici erogati dalla Provincia e sulle modalità per
avvalersene, nonché sulle attribuzioni e sulle attività dell'ufficio del Difensore Civico;
b. i moduli per la presentazione di istanze, petizioni, proposte, richieste di referendum
provinciali.
2. Il Servizio, inoltre, rende disponibile la conoscenza piena dei documenti conservati,
rilasciandone, a richiesta, copia in conformità del regolamento apposito.
3. Il Servizio, infine, verifica la legittimità delle richieste di referendum provinciali e delle
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conseguenti operazioni elettorali
Articolo 14
Informazione sullo stato degli atti
Ogni cittadino, che abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia, ha diritto di chiedere
sullo stato degli atti, sulle procedure e
sull'ordine di esame della pratica.
Le modalità di esercizio sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 11.
CAPO II
Partecipazione all'attività amministrativa
Articolo 15
Consultazioni
1. La Provincia può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte
in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Articolo 16
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio provinciale, può rivolgersi in forma collettiva agli
organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per
esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le
richieste che sono rivolte all'amministrazione .
3. La petizione è inoltrata al Presidente il quale, entro 3 giorni, l'assegna in esame all'organo
competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Provinciale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1000 persone l'organo competente deve pronunciarsi in
merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è
pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la
conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio della Provincia.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 5000 persone, ciascun Consigliere può chiedere con
apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del
Consiglio Provinciale, da convocarsi entro 10 giorni.
Articolo 17
Proposte
1. Qualora un numero di elettori della Provincia non inferiore a 2000 avanzi al Presidente proposte
per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo
contenuto dispositivo, il Presidente, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del
Segretario Generale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi
presenti in Consiglio Provinciale, entro 3 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via
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formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono
comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Articolo 18
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere
che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza provinciale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi e di tariffe, di attività amministrative
vincolate da leggi statali o regionali e quando, sullo stesso argomento, è già stato indetto un
referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti
materie:
a) Statuto Provinciale;
b) Regolamento del Consiglio Provinciale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non
ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già
approvati dagli organi competenti della Provincia, ad eccezione di quelli relativi alle materie di
cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Provinciale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di
ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro
validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Provinciale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 3
giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della
stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni
almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Articolo 19
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti della Provincia e dei soggetti,
anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative
dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con
richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può
rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente della Provincia, che deve comunicare le proprie
determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la
divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente
articolo.
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Articolo 20
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti della Provincia, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici
e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente
accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo provinciale e su indicazione del Presidente in
appositi spazi a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Generale che si avvale di un messo e, su attestazione di
questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti, ad associazioni devono essere pubblicizzati
mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione
negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Articolo 21
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici
problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo 22
Diritto e facoltà di partecipazione
1. I cittadini della provincia hanno diritto di partecipare al procedimento amministrativo che si
conclude con l'emanazione di atti incidenti su loro diritto o interessi o che, comunque, rechino
loro pregiudizio.
2. Se il procedimento si conclude con l'emanazione di un atto incidente su interessi diffusi, ogni
soggetto, pubblico o privato, nonché associazioni o comitati portatori di tali interessi, hanno
facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possano subire pregiudizio dall'emanazione
dell'atto.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di svolgimento e di partecipazione al procedimento
amministrativo, nel rispetto della legge e dello Statuto.
Articolo 23
Responsabilità del procedimento
1. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, il regolamento individua
l'unità organizzativa ed il soggetto responsabile per ogni tipo di procedimento e disciplina le
forme ed i modi di pubblicità.
2. Il responsabile provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento a svolgere l'istruttoria ed
esercitare le funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.
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3. Il procedimento amministrativo si conclude con l'adozione del relativo atto da parte dell'organo
competente.
4. Il termine entro il quale deve essere adottato l'atto conclusivo del procedimento è stabilito dal
regolamento tenendo presenti i tempi strettamente necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e
l'emanazione dell'atto in relazione alla consistenza della struttura operativa preposta al
procedimento.
TITOLO IV
Il Difensore Civico
CAPO I
Istituzione ed elezione
Articolo 24
Istituzione del Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico della Provincia, quale garante del buon andamento e
dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico esercita la sua azione nei confronti della Provincia e degli enti, con i poteri di
cui al successivo art. 29, con la piena garanzia dell'indipendenza.
Articolo 25
Elezione
1. All'ufficio del Difensore Civico è preposto un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune
della Provincia, di età non inferiore a 40 anni e che si trovi in condizioni di eleggibilità alla carica
di Consigliere Provinciale.
2. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile, pena la decadenza, con qualsiasi carica pubblica
elettiva, con la qualità di componente o di dipendente degli organi di controllo sugli atti della
Provincia e degli enti locali della circoscrizione provinciale, con ogni incarico a qualsiasi titolo
con la Provincia, gli enti locali della circoscrizione provinciale, gli enti istituiti, aziende
dipendenti o vigilati o sovvenzionati dalla Provincia o dagli stessi enti locali, nonché con
imprese, società, enti, associazioni che abbiano rapporti con i predetti soggetti, con la qualità di
dirigente o dipendente dei partiti e di cittadini, ancorchè non eletti, alle cariche di Parlamentare
nazionale – Parlamentare europeo, nonché dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e
Circoscrizionali nell'ultima consultazione.
3. La proposta del candidato da eleggere alla carica di Difensore Civico può essere avanzata da uno
o più Consiglieri Provinciali; deve essere presentata, corredata da un dettagliato e documentato
curriculum, e depositata presso la Segreteria Generale almeno 10 giorni prima della data fissata
per la elezione.
4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto, a maggioranza dei due
terzi dei Consiglieri assegnati.
5. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio all'insediamento del suo
successore. Può essere rieletto una sola volta e soltanto nell'ipotesi in cui non abbia compiuto
almeno i due terzi del quinquennio.
6. Dopo il rinnovo del Consiglio Provinciale, entro un mese dalla elezione del Presidente, il
Consiglio provvede alla elezione del Difensore Civico.
7. Il mandato del Difensore Civico precedentemente eletto è prorogato, in ogni caso, fino
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all'esecutività della deliberazione di nomina del nuovo Difensore Civico.
8. In caso di vacanza dell'ufficio, il Presidente provvede all'immediata convocazione del Consiglio
Provinciale per l'elezione del nuovo Difensore Civico.
9. Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone che, per l'integrità morale, qualificazione
professionale ed esperienza almeno decennale, diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività,
probità e competenza giuridico- amministrativa.
10. Il Difensore Civico, per tutta la durata del mandato, non può essere iscritto a partiti politici.
Articolo 26
Cause di cessazione
1. Il Difensore Civico è revocabile in qualunque momento, con provvedimento motivato, qualora
venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 25 o per gravi motivi.
2. Decade in ogni caso:
a) qualora venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità rispetto alla carica di Consigliere
Provinciale, o si determini una delle condizioni di ineleggibilità alla stessa carica, o accetti,
comunque, un incarico di qualsiasi genere dalla Provincia o dai suoi Enti, Istituzioni o
Aziende;
b) qualora venga eletto ad una delle cariche previste nel precedente articolo.
3. La proposta di revoca o di dichiarazione di decadenza presentata dalla Giunta o da almeno un
terzo dei Consiglieri assegnati al Consiglio Provinciale, deve essere notificata al Difensore
Civico, che ha facoltà di comunicare proprie osservazioni. Decorso il termine di quindici giorni
dalla notifica, il Consiglio si pronuncia sulla proposta, con la maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati.
Articolo 27
Indennità di carica
Al Difensore Civico è assegnata un'indennità pari a quella prevista dalla legge per gli Assessori della
Provincia, nonché le indennità ed i rimborsi delle spese, per le missioni nell'ambito del territorio
provinciale, nelle misure previste per gli Assessori stessi.
CAPO II
Prerogative mezzi e funzioni
Articolo 28
Funzioni
1. Il Difensore Civico interviene su richiesta dei singoli cittadini ovvero di una pluralità di essi e
può, altresì, segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione, che
comunque possano pregiudicare il buon andamento, l'imparzialità dell'azione amministrativa nei
modi e con i poteri previsti dal presente Statuto.
2. Il Difensore Civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti
omessi o tardati o, comunque, irregolarmente compiuti da ogni organo, ufficio, servizi centrali o
circondariali della Provincia o di enti, istituti o aziende sottoposti al suo controllo o alla sua
vigilanza.
3. Il Difensore Civico non può intervenire:
- su atti della Provincia di contenuto meramente politico;
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- su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti a organi di
giustizia amministrativa, civile o tributaria, limitatamente alle parti oggetto di censura o
controversia davanti agli organi stessi.
4. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità
giudiziaria penale.
5. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio Provinciale una
dettagliata relazione sull'attività svolta nonché sullo stato di attuazione della partecipazione e del
diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti, come previsto dai
commi 38 e 39 dell'art.17 della legge 15.5.1997 n. 127.
Articolo 29
Poteri
1. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli
organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
2. Il Difensore Civico può richiedere, per l'adempimento dei suoi compiti, notizie e documenti alla
Provincia e convocare, attraverso il Segretario Generale, dipendenti, che sono tenuti a presentarsi.
3. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Presidente e al dirigente competente, che
sono tenuti ad evaderle nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 15 giorni dalla
ricezione, incaricandone un funzionario.
4. Il Difensore Civico ha, comunque, diritto di accedere agli atti d'ufficio, concernenti le questioni
sottoposte alla sua attenzione, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
5. L'inosservanza delle norme che precedono costituisce, da parte dei dipendenti, violazione dei
doveri d'ufficio soggetta all'azione disciplinare.
Articolo 30
Rapporti con il Consiglio Provinciale
1. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione Consiliare competente per gli
affari istituzionali, al fine di riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre
Commissioni Consiliari in ordine ad aspetti particolari.
2. Le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sulla
sua attività.
3. Il Difensore Civico può relazionare al Consiglio Provinciale su questioni specifiche.
Articolo 31
Modalità di accesso da parte dei cittadini
1. Il Difensore Civico svolge la sua attività su istanza di cittadini singoli o associati, o di Enti ,oltre
che di propria iniziativa. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di Consiglieri
Provinciali o amministratori pubblici.
2. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici della Provincia, al fine di poter
ottenere l'intervento del Difensore Civico debbono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato
della pratica all'ufficio competente; trascorsi 20 giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o se
ne abbiano ricevute una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
3. La richiesta d'intervento deve essere scritta e nessun rimborso è dovuto alla Provincia o al
Difensore Civico.
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4. Il Difensore Civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità delle richieste di
cui all'art. 28, 3° e 4° comma.
Articolo 32
Modalità di intervento
1. Il Difensore Civico, in relazione alle funzioni ad esso affidate dal precedente art. 28, opera:
- segnalando al Presidente, agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni, le
carenze ed i ritardi riscontrati;
- sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito, fissando un termine per
l'adempimento.
2. L'inosservanza delle sollecitazioni del Difensore Civico è da questo segnalata al Presidente,
anche ai fini dell'eventuale azione disciplinare, e al Consiglio Provinciale nell'apposita
relazione, trasmettendo al responsabile del procedimento ed al dirigente dell'ufficio e/o del
servizio, una comunicazione scritta in cui siano indicate analiticamente le violazioni riscontrate,
le modalità per sanarle e per evitare che venga riprodotta nel futuro, nonché il termine perentorio
per l'assolvimento del comportamento sollecitato.
Articolo 33
Organizzazione dell'ufficio
1. Il Consiglio Provinciale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede,
la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale dell'ufficio, al quale è attribuita
una struttura di livello dirigenziale.
2. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilito con deliberazione della
Giunta Provinciale.
3. Il personale assegnato è individuato nell'organico provinciale e, per compiti per cui è destinato,
dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
4. L'arredamento e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'ufficio sono assegnati al suo
dirigente, che ne diviene consegnatario.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate
secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento contabile provinciale.
Articolo 34
Rapporti con Difensori Civici regionale e comunali
Il Difensore Civico Provinciale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del
Difensore Civico Regionale o di Difensori Civici Comunali, la trasmette al relativo Ufficio, dandone
comunicazione all'interessato.
Articolo 35
Estensione della competenza ai Comuni
I Comuni della Provincia, che non istituiscono propri Uffici del Difensore Civico, possono chiedere,
sempre che previsto dai propri Statuti con deliberazione dei rispettivi Consigli, di avvalersi dell'azione
del Difensore Civico Provinciale.
In tale ipotesi il Consiglio Provinciale, sentito il Difensore Civico, può, con propria deliberazione,
accogliere la richiesta consentendo l'estensione della competenza dell'Ufficio Provinciale al territorio
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del Comune richiedente, nell'osservanza della disciplina fissata nelle norme che precedono.
Articolo 36
Regolamento
Il regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio del Difensore Civico, per
tutto quanto non previsto nel presente Statuto.
TITOLO V
Organizzazione territoriale e forme associative
CAPO I
Articolo 37
I Circondari
1. La Provincia suddivide il proprio territorio in Circondari.
2. Il Circondario comprende l'intero territorio di più Comunità Montane e Comuni, caratterizzato da
un livello di omogeneità geografica, economica e sociale tale da farne l'ambito ottimale per
l'organizzazione di attività amministrative di livello sovraprovinciale, per l'erogazione di servizi,
per la programmazione di zona in funzione di quella previsionale e per il concreto esercizio delle
diverse forme di partecipazione prevista dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nell'individuazione dei Circondari la Provincia valuta l'ampiezza e la natura del territorio,
l'entità della popolazione residente, il patrimonio delle infrastrutture e servizi esistenti, la
vocazione economica e la sua storia.
4. Nel provvedere alla suddivisione del proprio territorio in Circondari, il Consiglio Provinciale
stabilirà le modalità organizzative e di servizi e le forme di partecipazione e di consultazione dei
cittadini e delle associazioni .
Articolo 38
Funzioni del circondario
Il Circondario costituisce l'ambito nel quale la Provincia:
a) imposta la programmazione generale e la programmazione territoriale di zona nella prospettiva di
programma provinciale del programma di coordinamento territoriale;
b) istituisce propri uffici decentrati multifunzionali ai quali il cittadino può rivolgersi nei suoi
rapporti con la Provincia;
c) organizza e promuove la consultazione dei cittadini ed associati;
d) coordina la collaborazione fra Comuni promuovendo anche accordi di programma circondariale e
unioni di Comuni.
Articolo 39
Assemblea dei Sindaci del Circondario
Con apposito regolamento verrà istituita l'assemblea dei Sindaci del Circondario, con funzioni
consultive, propositive e di coordinamento.
Il medesimo regolamento prevederà la nomina del Presidente del Circondario, indicato a maggioranza
assoluta dell'assemblea dei Sindaci e componente del Consiglio Comunale di uno dei Comuni
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appartenenti al Circondario.
Il Presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento.
Ad esso si applicano le disposizioni relative allo "status" del Presidente del Consiglio di Comune con
popolazione pari a quella ricompresa nel Circondario.
CAPO II
Articolo 40
Associazionismo
1. La Provincia riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine la Giunta Provinciale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano
sul territorio provinciale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza
sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Provincia copia
dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili
con indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. La Provincia può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
Articolo 41
Diritti delle Associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante suo delegato,
di accedere ai dati cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito
alle iniziative dell'Ente nel settore che in essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute
all'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che, in ogni caso, non
devono essere inferiori a 30 giorni.
Articolo 42
Contributi alle Associazioni
1. La Provincia può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi
economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. La Provincia può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a
titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è
stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. La Provincia può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute
a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le
modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al
termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
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Articolo 43
Volontariato
1. La Provincia promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività
volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle
fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e
collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. La Provincia garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo
e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano
tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
TITOLO VI
Attività Amministrativa
CAPO I
Articolo 44
Obiettivi dell'attività amministrativa
1. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle
procedure.
2. Gli organi istituzionali della Provincia e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a
provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente
Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. La Provincia, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione
previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con i Comuni.
Articolo 45
Servizi pubblici provinciali
1. La Provincia può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e
servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità provinciale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Articolo 46
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Provinciale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle
seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia
opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e
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imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico,
qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni
altra forma consentita dalla legge.
2. La Provincia può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di
servizi che la legge non riserva in via esclusiva alla Provincia.
3. La Provincia può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività
economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto
comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti
degli atti della Provincia sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle
società di capitali a maggioranza pubblica.
Articolo 47
Aziende speciali
1. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità
giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e
di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del
territorio provinciale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore
qualità dei servizi
Articolo 48
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i
controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e
il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Presidente della
Provincia fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Provinciale dotate di
speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso
aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei
quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Provinciale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il
capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Provinciale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto
consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
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7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di
legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell'amministrazione approvate dal Consiglio Provinciale.
Articolo 49
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali della Provincia privi di personalità giuridica, ma dotate
di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell' istituzione sono nominati dal Presidente della Provincia che può revocarli per
gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e
alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Provinciale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi,
approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali
ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito
delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Provinciale e secondo le modalità
organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla
gestione o al controllo dell'istituzione.
Articolo 50
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Provinciale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a
responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla
loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione della Provincia, unitamente
a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio
Provinciale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli
organi di amministrazione.
4. La Provincia sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e
professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli
utenti.
5. I Consiglieri Provinciali non possono essere nominati nei consigli di amministrazioni e delle
società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Presidente o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Provinciale provvede a verificare annualmente l'ordinamento della società per azioni
o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente
tutelato nell'ambito dell'attività esercita dalla società medesima.
Articolo 51
Convenzioni
1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi
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con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato
servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 52
Consorzi
1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione
associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una
convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione alla Provincia
degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2°
comma del presente Statuto.
4. Il Presidente o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla
quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
Articolo 53
Accordi di programma
1. Il Presidente per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia
e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia
sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del
Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in
un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all' approvazione formale dell'accordo stesso ai
sensi dell' art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9,
della legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni
degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere ratificata dal
Consiglio Provinciale entro 30 giorni a pena di decadenza.
CAPO II
Rapporti di cooperazione con i Comuni
Articolo 54
Consulta dei Sindaci della Provincia
1. E' istituita la consulta dei Sindaci come elemento di cooperazione della Provincia.
2. Essa è costituita dai Sindaci dei Comuni della provincia ed è convocata e presieduta dal
Presidente della Provincia.
3. Le riunioni della consulta sono valide con l'intervento di un terzo dei suoi membri; essa si
pronuncia validamente sulle questioni che sono sottoposte ed approvate col voto della
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maggioranza dei presenti.
4. La consulta può essere udita su ogni questione di rilevanza generale per il territorio e la
collettività provinciale su iniziativa del Presidente della Provincia, della Giunta, di un terzo dei
Consiglieri Provinciali o di un terzo dei membri della Giunta stessa.
5. Del parere espresso dalla consulta si dà atto con le deliberazioni degli organi della Provincia che
provvedono in ordine alle questioni trattate.
Articolo 55
Consulta dei Presidenti delle Comunità Montane
1. Anche al fine di dare una corretta attuazione dell'art. 29 della legge 8.giugno 1990, n. 142, è
istituita la consulta dei Presidenti delle Comunità Montane.
2. Essa è costituita dai Presidenti delle Comunità Montane della provincia e dal Presidente
dell'Amministrazione Provinciale che la convoca e la presiede. Può, altresì, essere convocata su
richiesta di almeno due Presidenti di Comunità Montane.
3. Del parere espresso dalla consulta si dà atto nelle deliberazioni degli organi della Provincia che
provvedano in merito alle questioni trattate.
TITOLO VII
Ordinamento Istituzionale della Provincia
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Articolo 56
Organi
1. Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, il Presidente e la Giunta e le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Provinciale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Provincia.
4. La Giunta collabora col Presidente nella gestione amministrativa della Provincia e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Articolo 57
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da
assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una
facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persone o sulla
valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte delle deliberazione avvengono attraverso i
responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è
curata dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il
funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal
caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal
Presidente, di norma il più giovane di età.
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4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario, mentre quelle delle sedute di
Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.
CAPO II
Articolo 58
Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando
l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua
applicazione.
2. La Presidenza del C.P. è attribuita ad un consigliere provinciale eletto, a scrutinio segreto, con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il C.P., nella prima seduta dopo le elezioni.
- Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede con le stesse
modalità alla votazione di ballottaggio fra i due consiglieri risultati più votati nelle seconda
votazione. Risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti ed a parità di voti il più
anziano di età.
- Nella stessa seduta, dopo l'elezione del Presidente , il Consiglio procede all'elezione di due
vice-presidenti in un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Risultano
eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. in caso di parità, il più
anziano di età.
- Il Presidente del Consiglio sceglie il vice-presidente incaricato delle funzioni vicarie.
- In caso di impedimento o di assenza il presidente del consiglio è rispettivamente sostituito da
vice-presidente vicario; secondo vice-presidente; consigliere anziano.
- Il presidente e i due vice-presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza e durano in carica
quanto il consiglio provinciale.
- Essi possono essere revocati per gravi e comprovati motivi su proposta motivata e sottoscritta
dai due terzi dei componenti il consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Provinciale sono
regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Provinciale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e
svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti
nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi
previsti dalla legge.
6. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politicoamministrativo
dell'organo consiliare.
7. Il Consiglio Provinciale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da
raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari.
9. Il Consiglio Provinciale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
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Articolo 59
Sessioni e convocazione
1. L'attività del Consiglio Provinciale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le
proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito;
quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con
un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal
Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la
riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti
proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da
consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto; la consegna deve risultare da dichiarazione
del messo provinciale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da
tenersi almeno un giorno dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è
stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma
precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la
seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno
precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo
da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei
Consiglieri Provinciali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie,
almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di
eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne
disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Provinciale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo,
viene indetta dal Presidente della Provincia entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la
riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della
Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della
Provincia. Le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
Articolo 60
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono
presentate, da parte del Presidente, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni
e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Provinciale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio
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Provinciale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 dicembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione
straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Presidente e dei rispettivi
Assessori. E' facoltà del Consiglio, su proposta della Giunta, prevedere a integrare nel corso
della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche,
sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all'Organo Consiliare il
documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del
grado di realizzazione degli interventi previsti.
Articolo 61
Commissioni
1. Il Consiglio Provinciale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissione permanenti,
temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni
sono composte solo da Consiglieri Provinciali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le
commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno
disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio.
Articolo 62
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggiore
cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni provinciali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 160, n. 570, con esclusione del Presidente neoeletto e
dei candidati alla carica del Presidente, proclamati consiglieri (ai sensi dell'articolo 7, comma 7,
della presente legge 81/1993 nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di
preferenze). A parità di voti esse sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Provinciali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale
riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del
consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7
agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha
facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali
documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non
può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo
termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
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Articolo 63
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di
deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri
Provinciali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Provinciale.
3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dalle
aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del
proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di
visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla
legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente, un'adeguata e preventiva
informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei
capi gruppo, di cui al successivo art. 64 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi
di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi
posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Provinciale.
Articolo 64
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del
Consiglio Provinciale e ne danno comunicazione al Presidente e al Segretario Generale
unitamente all'indicazione del nome del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle
more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e
i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il
maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Provinciali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali
sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
3. E' istituita presso la Provincia la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità
generali indicate dall'art. 63, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter,
della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina di funzionamento
e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Provinciale.
4. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso la sede del gruppo al quale appartengono
all'interno dell'edificio sede.
5. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione
inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più di 3 Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un
locale provinciale messo a disposizione, per tale scopo, dal Presidente.
CAPO III
Articolo 65
Il Presidente della Provincia
1. Il Presidente è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che
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disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di
cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta la Provincia ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle
verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi provinciali, impartisce direttive al
Segretario Generale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli
indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e
sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite alla Provincia. Egli ha,
inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e
delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni.
5. Al Presidente, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai
regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di
autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Articolo 66
Attribuzioni di amministrazione
Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai
singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile della Provincia; in particolare il Presidente:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa della Provincia nonché l'attività della Giunta e
dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge, sentito il Consiglio Provinciale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90 e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della
Giunta Provinciale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la
convenzione con altre Province per la nomina del Direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Articolo 67
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli
uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti,
documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio
Provinciale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti della Provincia e promuove, direttamente o
avvalendosi del Segretario Generale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche
amministrative sull'intera attività della Provincia.
3. Il Presidente promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti alla Provincia, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi
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indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Articolo 68
Attribuzioni di organizzazione
Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso
presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
Articolo 69
Vice Presidente
1. Il Vice Presidente nominato tale dal Presidente è l'assessore che ha la delega generale per
l'esercizio di tutte le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli
organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Articolo 70
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario a una proposta del Presidente o della Giunta non ne
comporta le dimissioni.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 71
Dimissioni e impedimento permanente del Presidente
Le dimissioni comunque presentate dal Presidente al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni
dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con
contestuale nomina di un Commissario.
L'impedimento permanente del Presidente viene accertato da una commissione di persone eletta dal
Consiglio Provinciale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in
relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Presidente o, in mancanza,
dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni
dell'impedimento.
Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su
richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
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CAPO IV
Articolo 72
Giunta Provinciale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Presidente al governo
della Provincia e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel
quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal
Consiglio Provinciale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico –
amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sulla sua attività.
Articolo 73
Composizione
1. La Giunta è composta dal Presidente e da 12 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice
Presidente.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche
Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di
particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione
ma non hanno diritto di voto.
Articolo 74
Nomina
1. Il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Presidente e presentati al
Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Presidente può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e
deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte
della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Presidente rapporti di parentela entro il terzo
grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Presidente la Giunta rimane in carica fino al giorno della
proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Provinciale.
Articolo 75
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina e controlla l'attività degli
Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti
proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dall'apposito
regolamento.
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3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica, oltre il
Presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Articolo 76
Competenze
1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione e compie gli atti che, ai sensi di legge
o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite
al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore, o ai responsabili dei servizi provinciali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni
organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal
regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi provinciali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle
determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e
decentramento;
e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del
servizio interessato;
f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici di qualunque genere a enti e persone;
g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Consiglio;
h) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Presidente a conferire le relative
funzioni al Segretario Generale;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio provinciale
per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla
Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto
ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli
organi gestionali dell'ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'operato, sentito il Direttore Generale;
o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo
interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
p) approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale.
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TITOLO VIII
Cooperazione con la Regione e con gli altri Enti Locali
Articolo 77
I principi di collaborazione tra Provincia e Comuni
1. La Provincia ispira la propria azione al principio della più ampia collaborazione con la Regione e
le autonomie locali al servizio dello sviluppo sociale, civile ed economico.
2. A tal fine la Provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione
economica, territoriale e ambientale della Regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e
piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.
3. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni e loro forme
associative, ivi comprese le Comunità Montane, nella formulazione e adozione dei propri
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale.
4. La Provincia promuove il coordinamento delle attività programmatorie dei Comuni.
5. La Provincia, con la collaborazione dei Comuni, può, sulla base dei suoi programmi,
promuovere e coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale che
riguardino vaste zone intercomunali. La gestione di tale attività od opere avviene attraverso
forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
6. Ai sensi del punto 2 dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consiglio Provinciale adotta
il piano territoriale di coordinamento predisposto dalla Giunta.
Articolo 78
Accordo organizzativo
1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio, stipula convenzioni con la
Regione, con gli Enti locali e con altre amministrazioni per lo svolgimento, in modo coordinato,
di funzioni e servizi.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 79
Poteri di iniziativa dei Comuni
1. I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e gli
interventi di rilevante interesse intercomunale di cui ai precedenti articoli.
2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina i casi e le modalità per l'esercizio del
potere di iniziativa dei comuni su questioni di competenza del Consiglio Provinciale.
Articolo 80
Provincia e Comunità Montane
La Provincia opera, nei territori montani, in stretto coordinamento con le Comunità Montane ed a tal
fine realizza interventi e agisce in collaborazione con le stesse.
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TITOLO IX
Organizzazioni ed ordinamento degli Uffici
CAPO I
Uffici
Articolo 81
Principi strutturali e organizzativi
L'amministrazione della Provincia si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve
essere improntata ai seguenti principi:
a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di
efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei
soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il
conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima
collaborazione tra gli uffici.
Articolo 82
Organizzazione degli uffici e del personale
1. La Provincia disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle
norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione
tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Provinciale, al Presidente e alla Giunta e
funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici
e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di
funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai
bisogni e l' economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle
esigenze dei cittadini.
Articolo 83
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. La Provincia attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per
l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità
di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e
gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la
funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia
obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;
al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati,
il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione
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amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione della Provincia si articola in unità operative che sono aggregate, secondo
criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito
regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. La Provincia recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e
tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali
gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Articolo 84
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti provinciali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in
conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale
stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e
nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente provinciale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di
competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a
raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il
responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali la Provincia
promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di
lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo
esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza
dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei
diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, dal direttore e dagli organi
collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni
commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e
alla pronuncia delle ordinanze di natura non contigibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura
provinciale.
CAPO II
Personale direttivo
Articolo 85
Direttore Generale
1. Il Presidente, previa delibera della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale, al di
fuori della dotazione organica e con un contratto a termine determinato, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di organizzazione.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi
tra le province interessate.
31
Articolo. 86
Compiti del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente.
2. Il Direttore Generale sovraintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente che può
procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Provinciale, nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa
della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative
funzioni possono essere conferite dal Presidente al Segretario Generale.
Articolo 87
Funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato
degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal
Presidente e dalla Giunta Provinciale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di
attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal
Presidente e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi
e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le
previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei
responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del
Presidente o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la
distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Presidente eventuali
provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili
dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal
servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
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Articolo 88
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel
regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle
indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le
direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta Provinciale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad
attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Presidente
e dalla Giunta Provinciale.
Articolo 89
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già
deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di
concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni
di spesa.
2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le
seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi
procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione
di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e
dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell' ambito delle direttive impartite dal
Presidente;
f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di
quelle di cui all'art. 38 della legge, n. 142/1990;
g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e
adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle
direttive impartite dal Presidente e dal Direttore;
i) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la
predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del
personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Presidente;
k) concedono le licenze agli obiettori di conoscenza in servizio presso la Provincia;
l) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli
obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale
ad essi sottoposto, nel rispetto delle attribuzioni delle singole posizioni funzionali e nell'ambito
delle posizioni contrattuali, pur rimanendo completamente responsabili del regolare
adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Presidente può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni, semprechè
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delegabili, non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie
direttive per il loro corretto espletamento.
Articolo 90
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta Provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione
organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta
specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe
professionalità.
2. La Giunta Provinciale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle
forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale
assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi
dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97 e nel rispetto del quinto comma dell'art. 51 della legge
8.6.1990, n. 142.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che
non lo consentano apposite norme di legge.
Articolo 91
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere, nell'ambito della normativa vigente, collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del
programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Articolo 92
Ufficio di indirizzo e di controllo
Il Regolamento può prevedere, nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del Presidente, della Giunta Provinciale o degli Assessori, per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da
collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni
strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.lgs n. 504/92.
CAPO III
Segretario Generale
Articolo 93
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente ed è scelto
nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e
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dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza
giuridica agli organi della Provincia ai singoli consiglieri e agli uffici.
Articolo 94
Funzioni del Segretario Generale
1. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente e svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di detti
organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti.
2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con
l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime
valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori e ai
singoli Consiglieri ed esprime gli eventuali pareri nelle ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 53
della legge 142/90.
3. Il Segretario Generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della
Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Egli riceve le dimissioni del Presidente, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di
revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Generale roga i contratti della Provincia, nei quali l'Ente è parte e autentica le
scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Presidente.
6. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 – bis della Legge 142/90,
il Presidente abbia nominato il Direttore Generale.
Articolo 95
Vice Segretario Generale
1. La Giunta Provinciale, con provvedimento motivato, nomina un Vice Segretario Generale
scegliendolo tra i dirigenti di settore in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla
carriera di Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale coadiuvandolo e
sostituendolo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
CAPO IV
La responsabilità
Articolo 96
Responsabilità verso la Provincia
1. Gli amministratori e i dipendenti provinciali sono tenuti a risarcire alla Provincia i danni derivanti
da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Presidente, il Segretario Generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza,
direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a
responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei
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Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la
determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, ad un responsabile di servizio la
denuncia è fatta a cura del Presidente.
Articolo 97
Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti provinciali che, nell'esercizio delle
funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un
danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove la Provincia abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'
amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo con questi ultimi a norma del
precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che
abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni,
sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'
amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali della
Provincia, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno
partecipato all'atto od operazione.
5. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Articolo 98
Responsabilità dei contabili
Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro della Provincia o sia incaricato della
gestione dei beni provinciali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del
denaro della Provincia deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite
nelle norme di legge e di regolamento.
TITOLO X
Finanza e contabilità
Articolo 99
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti,
dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e
patrimonio.
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Articolo 100
Bilancio di Previsione
1. La Giunta Provinciale predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
programmatica e previsionale ed il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione, con
le modalità ed i termini stabiliti dal vigente regolamento di contabilità e sulla base di schede
programmatiche di settore elaborate e sottoscritte dai dirigenti di dipartimento e presentate da
ciascun Assessore, nelle quali debbono essere indicati gli obiettivi da raggiungere, i costi da
sostenere, le risorse da impiegare espresse in termini di beni, personale e mezzi finanziari, le
procedure da seguire ed i tempi occorrenti per realizzarle.
2. I documenti programmatico-finanziari sono redatti in modo da consentirne una idonea lettura e
valutazione per programmi, servizi ed interventi. Essi, accompagnati dall'apposita relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti, sono presentati alla competente Commissione Consiliare per
l'acquisizione del prescritto parere.
3. Il Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Provinciale nel termine fissato dalla legge,
nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità.
4. Al Bilancio di Previsione debbono essere allegati il Bilancio Pluriennale, la relazione
previsionale e programmatica ed il Conto Consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso.
5. Tutte le operazioni di adeguamento degli stanziamenti di bilancio, ad eccezione di quelle
derivanti dal prelevamento dei fondi di riserva, sono di competenza del Consiglio Provinciale e
debbono essere deliberate entro il termine stabilito dalla legge. Nei casi di urgenza, la Giunta
Provinciale può adottare delibere di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare, a
pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni.
6. Gli atti di impegno non possono essere adottati, pena la loro nullità di diritto, senza l'attestazione
della copertura finanziaria rilasciata da parte del responsabile del servizio, in relazione alla
effettività dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese.
Articolo 101
Conto Consuntivo
1. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di riferimento, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla legge.
2. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica a costi e risultati e
dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
3. Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che, sulla base dei dati e
delle indicazioni contenute nelle relazioni semestrali di cui al successivo articolo, esprime le
valutazioni di efficacia e di efficienza dell'azione condotta, con riguardo ai risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Articolo 102
Relazione della Giunta
1. La Giunta Provinciale presenta ogni quadrimestre al Consiglio Provinciale una relazione che pone
a confronto, in modo analitico, le previsioni contenute nella relazione previsionale e
programmatica con gli atti di esecuzione assunti dagli organi provinciali secondo le rispettive
competenze ed espone le risultanze del controllo interno di gestione.
2. Con la stessa relazione di cui al precedente comma, la Giunta presenta un elenco analitico dei
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contratti, convenzioni, consulenze disposte nel semestre.
Articolo 103
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Provinciale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio del Revisori dei Conti.
Articolo 104
Attività contrattuale
1. La Provincia, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli
appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle
permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del
procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle
disposizioni vigenti.
Articolo 105
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Consiglio Provinciale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti
scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali di conti, con funzione di Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri
2. L' organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente; dura in carica tre anni,
è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi
motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L' organo di revisione collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L' organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce
immediatamente al Consiglio.
6. L' organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al dovere con la
diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative a controlli interni,
previsti dal D. Lgvo. 30.7.99, n. 286, non affidate ad altri organi.
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Articolo 106
Tesoreria
1. La Provincia ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Provinciale, versate dai debitori in base ad
ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare immediata
comunicazione all'Ente;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui,
dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti della Provincia con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità
nonché da apposita convenzione.
Articolo 107
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo
economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal
bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie
osservazioni e rilievi, viene rimesso all' Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli
eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.
TITOLO XI
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 108
Modifiche dello Statuto
1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole
dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora non venga raggiunta la maggioranza di cui al precedente comma, la votazione è ripetuta
in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per
due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le modifiche di Statuto entrano in vigore decorso il trentesimo giorno dall' affissione all'Albo
Pretorio.
Articolo 109
Termine per l'adozione dei regolamenti
1. I1 Consiglio Provinciale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto entro un anno
dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Fino all' entrata in vigore dei regolamenti si applicano, per le relative materie, le disposizioni
precedentemente in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie.
3. Entro otto mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Provinciale effettua una
ricognizione di tutte le norme regolamentari in precedenza approvate, al fine di adeguarle al
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nuovo ordinamento provinciale.
Articolo 110
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.
2. Il Presidente della Provincia promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello
Statuto da parte dei cittadini.
Articolo 111
Per quanto in contrasto o non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alla legislazione vigente.