La provincia
URP
Albo pretorio
Network imprese
Sviluppo d'impresa
Servizi on-line
Comunità virtuale
Articolo 99 - Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Articolo 100 - Bilancio di Previsione
1. a Giunta Provinciale predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione programmatica e previsionale ed il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione, con le modalità ed i termini stabiliti dal vigente regolamento di contabilità e sulla base di schede programmatiche di settore elaborate e sottoscritte dai dirigenti di dipartimento e presentate da ciascun Assessore, nelle quali debbono essere indicati gli obiettivi da raggiungere, i costi da sostenere, le risorse da impiegare espresse in termini di beni, personale e mezzi finanziari, le procedure da seguire ed i tempi occorrenti per realizzarle.
2. documenti programmatico-finanziari sono redatti in modo da consentirne una idonea lettura e valutazione per programmi, servizi ed interventi. Essi, accompagnati dall'apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono presentati alla competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del prescritto parere.
3. l Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Provinciale nel termine fissato dalla legge, nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4. Al Bilancio di Previsione debbono essere allegati il Bilancio Pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il Conto Consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso.
5. Tutte le operazioni di adeguamento degli stanziamenti di bilancio, ad eccezione di quelle derivanti dal prelevamento dei fondi di riserva, sono di competenza del Consiglio Provinciale e debbono essere deliberate entro il termine stabilito dalla legge. Nei casi di urgenza, la Giunta Provinciale può adottare delibere di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni.
6. Gli atti di impegno non possono essere adottati, pena la loro nullità di diritto, senza l'attestazione della copertura finanziaria rilasciata da parte del responsabile del servizio, in relazione alla effettività dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese.
Articolo 101 Conto Consuntivo
1. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla legge.
2. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica a costi e risultati e dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
3. Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che, sulla base dei dati e delle indicazioni contenute nelle relazioni semestrali di cui al successivo articolo, esprime le valutazioni di efficacia e di efficienza dell'azione condotta, con riguardo ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Articolo 102 - Relazione della Giunta
1. La Giunta Provinciale presenta ogni quadrimestre al Consiglio Provinciale una relazione che pone a confronto, in modo analitico, le previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica con gli atti di esecuzione assunti dagli organi provinciali secondo le rispettive competenze ed espone le risultanze del controllo interno di gestione.
2. Con la stessa relazione di cui al precedente comma, la Giunta presenta un elenco analitico dei contratti, convenzioni, consulenze disposte nel semestre.
Articolo 103 - Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Provinciale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio del Revisori dei Conti.
Articolo 104 - Attività contrattuale
1. La Provincia, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Articolo 105 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Consiglio Provinciale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti scelti:
a. uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali di conti, con funzione di Presidente;
b. uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
c. uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri
2. L' organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente; dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L' organo di revisione collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L' organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L' organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al dovere con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative a controlli interni, previsti dal D. Lgvo. 30.7.99, n. 286, non affidate ad altri organi.
Articolo - 106 Tesoreria
1. La Provincia ha un servizio di tesoreria che comprende:
a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Provinciale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare immediata comunicane all'Ente;
c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti della Provincia con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Articolo 107 - Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all' Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.
Copyright 2004 progetto R.C.U. Provincia di Caserta - Tutti i diritti sono riservati | Leggi le condizioni di utilizzo e le linee guida sulla privacy