La provincia
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CAPO I
Articolo 44 - Obiettivi dell'attività amministrativa
1. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali della Provincia e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. La Provincia, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con i Comuni.
Articolo 45 - Servizi pubblici provinciali
1. La Provincia può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Articolo 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Provinciale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. La Provincia può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva alla Provincia.
3. La Provincia può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti della Provincia sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Articolo 47 - Aziende speciali
1. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio provinciale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi
Articolo 48 - Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Presidente della Provincia fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Provinciale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Provinciale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Provinciale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Provinciale.
Articolo 49 - Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali della Provincia privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell' istituzione sono nominati dal Presidente della Provincia che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Provinciale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Provinciale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
Articolo 50 - Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Provinciale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione della Provincia, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Provinciale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. La Provincia sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Provinciali non possono essere nominati nei consigli di amministrazioni e delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Presidente o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Provinciale provvede a verificare annualmente l'ordinamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercita dalla società medesima.
Articolo 51 - Convenzioni
1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 52 - Consorzi
1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente Statuto.
4. Il Presidente o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
Articolo 53 - Accordi di programma
1. Il Presidente per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all' approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell' art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Provinciale entro 30 giorni a pena di decadenza.
CAPO II - RAPPORTI DI COOPERAZIONE CON I COMUNI
Articolo 54 - Consulta dei Sindaci della Provincia
1. E' istituita la consulta dei Sindaci come elemento di cooperazione della Provincia.
2. Essa è costituita dai Sindaci dei Comuni della provincia ed è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
3. Le riunioni della consulta sono valide con l'intervento di un terzo dei suoi membri; essa si pronuncia validamente sulle questioni che sono sottoposte ed approvate col voto della maggioranza dei presenti.
4. La consulta può essere udita su ogni questione di rilevanza generale per il territorio e la collettività provinciale su iniziativa del Presidente della Provincia, della Giunta, di un terzo dei Consiglieri Provinciali o di un terzo dei membri della Giunta stessa.
5. Del parere espresso dalla consulta si dà atto con le deliberazioni degli organi della Provincia che provvedono in ordine alle questioni trattate.
Articolo 55 - Consulta dei Presidenti delle Comunità Montane
1. Anche al fine di dare una corretta attuazione dell'art. 29 della legge 8.giugno 1990, n. 142, è istituita la consulta dei Presidenti delle Comunità Montane.
2. Essa è costituita dai Presidenti delle Comunità Montane della provincia e dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale che la convoca e la presiede. Può, altresì, essere convocata su richiesta di almeno due Presidenti di Comunità Montane.
3. Del parere espresso dalla consulta si dà atto nelle deliberazioni degli organi della Provincia che provvedano in merito alle questioni trattate.
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