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CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Articolo 56 - Organi
1. Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, il Presidente e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Provinciale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Provincia.
4. La Giunta collabora col Presidente nella gestione amministrativa della Provincia e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Articolo 57 - Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persone o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte delle deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario, mentre quelle delle sedute di Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.
CAPO II
Articolo 58 - Consiglio Provinciale
1. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La Presidenza del Consiglio Provinciale è attribuita ad un Consigliere Provinciale eletto, a maggioranza qualificata, nella prima seduta del Consiglio: la nomina è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 1, comma 2 ter, della legge 25.3.93, n. 81.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Provinciale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Provinciale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
6. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
7. Il Consiglio Provinciale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
9. Il Consiglio Provinciale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Articolo 59 - Sessioni e convocazione
1. L'attività del Consiglio Provinciale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo provinciale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Provinciali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Provinciale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Presidente della Provincia entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
Articolo 60 - Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Provinciale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Provinciale.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 dicembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Presidente e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio, su proposta della Giunta, prevedere a integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Articolo 61 - Commissioni
1. Il Consiglio Provinciale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissione permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Provinciali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Articolo 62 - Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni provinciali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 160, n. 570, con esclusione del Presidente neoeletto e dei candidati alla carica del Presidente, proclamati consiglieri (ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge 81/1993 nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze). A parità di voti esse sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Provinciali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
Articolo 63 - Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Provinciali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Provinciale.
3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capi gruppo, di cui al successivo art. 64 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Provinciale.
Articolo 64 - Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Provinciale e ne danno comunicazione al Presidente e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Provinciali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
3. E' istituita presso la Provincia la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 63, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina di funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Provinciale.
4. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso la sede del gruppo al quale appartengono all'interno dell'edificio sede.
5. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inserita agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più di 3 Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale provinciale messo a disposizione, per tale scopo, dal Presidente.
CAPO III
Articolo 65 - Il Presidente della Provincia
1. Il Presidente è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta la Provincia ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi provinciali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite alla Provincia. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni.
5. Al Presidente, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Articolo 66 - Attribuzioni di amministrazione
1. Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile della Provincia; in particolare il Presidente:
a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa della Provincia nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Provinciale;
c. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e. nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito albo;
f. conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della Giunta Provinciale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altre Province per la nomina del Direttore;
g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Articolo 67 - Attribuzioni di vigilanza
1. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Provinciale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti della Provincia e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Generale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività della Provincia.
3. Il Presidente promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla Provincia, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Articolo 68 - Attribuzioni di organizzazione
1. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a. esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b. propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
Articolo 69 - Vice Presidente
1. Il Vice Presidente nominato tale dal Presidente è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Articolo 70 - Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario a una proposta del Presidente o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 71 - Dimissioni e impedimento permanente del Presidente Le dimissioni comunque presentate dal Presidente al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario. L'impedimento permanente del Presidente viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio Provinciale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
CAPO IV
Articolo 72 - Giunta Provinciale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Presidente al governo della Provincia e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Provinciale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sulla sua attività.
Articolo 73 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Presidente e da 12 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Presidente.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Articolo 74 - Nomina
1. Il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Presidente e presentati al Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Presidente può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Presidente rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Presidente la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Provinciale.
Articolo 75 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dall'apposito regolamento.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica, oltre il Presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Articolo 76 Competenze
1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore, o ai responsabili dei servizi provinciali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a. propone al Consiglio i regolamenti;
b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi provinciali;
c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
f. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
g. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
h. nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Presidente a conferire le relative funzioni al Segretario Generale;
i. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio provinciale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
l. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
n. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'operato, sentito il Direttore Generale;
o. determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
p. approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale.
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