La provincia
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Articolo 77 - I principi di collaborazione tra Provincia e Comuni
1. La Provincia ispira la propria azione al principio della più ampia collaborazione con la Regione e le autonomie locali al servizio dello sviluppo sociale, civile ed economico.
2. A tal fine la Provincia:
a. raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
b. concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale.
3. La Provincia si ispira ai principi della massima collaborazione con i Comuni e loro forme associative, ivi comprese le Comunità Montane, nella formulazione e adozione dei propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale.
4. La Provincia promuove il coordinamento delle attività programmatorie dei Comuni.
5. La Provincia, con la collaborazione dei Comuni, può, sulla base dei suoi programmi, promuovere e coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali. La gestione di tale attività od opere avviene attraverso forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
6. Ai sensi del punto 2 dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consiglio Provinciale adotta il piano territoriale di coordinamento predisposto dalla Giunta.
Articolo 78 - Accordo organizzativo
1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio, stipula convenzioni con la Regione, con gli Enti locali e con altre amministrazioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 79 - Poteri di iniziativa dei Comuni
1. I Comuni possono individuare e proporre alla Provincia obiettivi di programmazione e gli interventi di rilevante interesse intercomunale di cui ai precedenti articoli.
2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina i casi e le modalità per l'esercizio del potere di iniziativa dei comuni su questioni di competenza del Consiglio Provinciale.
Articolo 80 Provincia e Comunità Montane La Provincia opera, nei territori montani, in stretto coordinamento con le Comunità Montane ed a tal fine realizza interventi e agisce in collaborazione con le stesse.
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