La provincia
URP
Albo pretorio
Network imprese
Sviluppo d'impresa
Servizi on-line
Comunità virtuale
CAPO I UFFICI
Articolo 81- Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione della Provincia si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Articolo 82 Organizzazione degli uffici e del personale
1. La Provincia disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Provinciale, al Presidente e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l' economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Articolo 83 - Regolamento degli uffici e dei servizi
1. La Provincia attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione della Provincia si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. La Provincia recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Articolo 84 - Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti provinciali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente provinciale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali la Provincia promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contigibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura provinciale.
CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO
Articolo 85 - Direttore Generale
1. Il Presidente, previa delibera della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a termine determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra le province interessate.
Articolo 86 - Compiti del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente.
2. Il Direttore Generale sovraintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Provinciale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità. 4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente al Segretario Generale.
Articolo 87 - Funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta Provinciale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dalla Giunta;
c. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Presidente o dei responsabili dei servizi;
g. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Presidente eventuali provvedimenti in merito;
i. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j. promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Articolo 88 - Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta Provinciale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Presidente e dalla Giunta Provinciale.
Articolo 89 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a. presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara;
d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell' ambito delle direttive impartite dal Presidente;
f. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge, n. 142/1990;
g. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
h. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Presidente e dal Direttore;
i. forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
j. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Presidente;
k. concedono le licenze agli obiettori di conoscenza in servizio presso la Provincia;
l. rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, nel rispetto delle attribuzioni delle singole posizioni funzionali e nell'ambito delle posizioni contrattuali, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Presidente può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni, semprechè delegabili, non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Articolo 90 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta Provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Provinciale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97 e nel rispetto del quinto comma dell'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Articolo 91 - Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Articolo 92 - Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il Regolamento può prevedere, nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente, della Giunta Provinciale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.lgs n. 504/92. CAPO III Segretario Generale Articolo 93 Segretario Generale 1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza giuridica agli organi della Provincia ai singoli consiglieri e agli uffici.
Articolo 94 Funzioni del Segretario Generale
1. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di detti organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori e ai singoli Consiglieri ed esprime gli eventuali pareri nelle ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 53 della legge 142/90.
3. Il Segretario Generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Egli riceve le dimissioni del Presidente, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Generale roga i contratti della Provincia, nei quali l'Ente è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Presidente.
6. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 - bis della Legge 142/90, il Presidente abbia nominato il Direttore Generale.
Articolo 95 Vice Segretario Generale
1. La Giunta Provinciale, con provvedimento motivato, nomina un Vice Segretario Generale scegliendolo tra i dirigenti di settore in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera di Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale coadiuvandolo e sostituendolo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
CAPO IV - LA RESPONSABILITA'
Articolo 96 - Responsabilità verso la Provincia
1. Gli amministratori e i dipendenti provinciali sono tenuti a risarcire alla Provincia i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Presidente, il Segretario Generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Presidente.
Articolo 97 Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti provinciali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove la Provincia abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall' amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo con questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l' amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali della Provincia, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.
5. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Articolo 98 Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro della Provincia o sia incaricato della gestione dei beni provinciali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro della Provincia deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Copyright 2004 progetto R.C.U. Provincia di Caserta - Tutti i diritti sono riservati | Leggi le condizioni di utilizzo e le linee guida sulla privacy